Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12180 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 07/05/2021), n.12180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12034-2020 proposto da:

O.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNA FRIZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimata –

avverso il decreto cronol. 294/2020 del TRIBUNALE di TRENTO,

depositato il 27/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

O.T., nato in Guinea Conakry, ha impugnato dinanzi il Tribunale di Trento, con esito sfavorevole, il provvedimento della Commissione Territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

In particolare, il Tribunale, che ha proceduto all’interrogatorio libero del richiedente, ha ritenuto non credibile il suo racconto – questi aveva riferito di essere fuggito, perchè in occasione delle violenze esplose nel dicembre 2014 tra l’etnia guerzè e la konianke, era intervenuto per dividere due giovani, ma quello di etnia guerzè aveva accoltellato l’altro di etnia konianke, togliendogli la vita e fuggendo, così era stato arrestato dalla polizia che era intervenuta; ogni accusa era poi caduta, ma la famiglia del ragazzo ucciso lo continuava a ritenere responsabile e ne aveva commissionato la vendetta omicida perchè non circostanziato, incoerente e contraddittorio sia in merito alla situazione familiare personale, che alle circostanze che lo avrebbero indotto alla fuga, peraltro ravvisando differenze non spiegate tra il racconto reso alla Commissione e le risultanze dell’interrogatorio svolto in Tribunale.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la vicenda narrata non integrava gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè non emergevano condotte persecutorie; stante la non credibilità del racconto del richiedente, ha escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria richiesta ex art. 14, lett. c), ha ritenuto, ripercorrendo le vicende storiche del Paese di provenienza, che non vi era una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla zona di provenienza, in quanto non si ravvisava la presenza di un conflitto armato tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente. Infine, ha denegato anche il permesso per motivi umanitari, poichè non ricorrevano le condizioni per la concessione, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettive o soggettive le apprezzabili attività volte all’integrazione sociale non assumendo autonoma rilevanza.

Avverso la suddetta pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, lamentando che il diniego della protezione sussidiaria si sarebbe fondato solo sulla ravvista non credibilità delle sue dichiarazioni, senza alcun esame della situazione di conflitto interetnico e di violazione dei diritti umani.

Il ricorrente si duole della valutazione delle proprie dichiarazioni compiuta dal Tribunale; sostiene, inoltre, che questi ha sminuito e ridotto a scontri tra manifestanti la situazione di instabilità del Paese e la grave conflittualità riferita dalle fonti internazionali.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma. 5, lett. c), ed è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 13578 del 02/07/2020) e dal ricorso non si evince alcuna allegazione specifica di fatti di cui sia stato omesso l’esame volta a contrastare la decisione che illustra, invece, le contraddizioni e le incongruenze con puntuale motivazione, sicuramente rispondente al minimo costituzionale: appare evidente l’intenzione di indurre una diversa valutazione dei medesimi fatti, inammissibile in sede di legittimità.

Quanto al profilo concernente la valutazione della condizione sociopolitica della Guinea Conakry, osserva la Corte che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020), mentre il ricorrente si limita sollecitarne una diversa lettura; quanto alle fonti citate, che non sarebbero state esaminate dal Tribunale, il ricorrente non ha nemmeno dedotto di averle tempestivamente sottoposte al giudice di merito, come era suo onere (Cass. n. 13403 del 17/05/2019), in ciò rimanendo inosservato il canone di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver negato il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, omettendo di valutare i fatti oggetto della domanda e in particolare la mancanza di garanzie giudiziarie e le violazioni dei diritti umani perpetrate nel Paese di origine, nonchè l’elevato grado di integrazione del ricorrente e la situazione di vulnerabilità in cui si troverebbe in caso di rimpatrio.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione di non credibilità del racconto preclude il riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie, perchè è del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile – come da accertamento di merito – non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui aveva vissuto prima dell’allontanamento (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto e non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti, tanto più che il Tribunale ha escluso l’avvenuta integrazione in Italia del ricorrente.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per avere il Tribunale omesso di decidere in ordine alla domanda di rilascio di permesso “costituzionale” per motivi umanitari, espressamente presentata dal ricorrente e per non aver valutato il principio di non refoulement.

La censura è infondata quanto al diritto di asilo, perchè la previsione di cui all’art. 3 Cost. è stata attuata dal legislatore mediante gli istituti della protezione internazionale ed umanitaria, già considerati nel caso in esame.

E’ infondata anche in merito alla violazione del principio di non refoulement perchè essa presuppone concreti fatti quale l’esposizione del richiedente al rischio di subire persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, non accertati dal giudice di merito. In particolare, non risulta violato il principio di non refoulement come indicato dalla CEDU, alla luce del quale non deve essere sempre concesso l’asilo al richiedente ma solo evitare che nel suo paese sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, circostanza questa non accertata dal giudice di merito.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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