Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12180 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 348/2008 proposto da:

P.B. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, VIA

DI MONTEVERDE 226, presso l’avvocato SQUILLACE Francesco, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso l’avvocato CIRILLO

MARGHERITA, rappresentato e difeso dall’avvocato MISURACA Maria Pia,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/05/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 24 settembre – 9 ottobre 2007 la Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sull’impugnazione proposta da P.B. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 3 luglio 2006 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla medesima contratto con S.V., rigettava il gravame, condannando la P. al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il S. ha resistito con controricorso.

All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il motivo di ricorso, con il quale si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, non appare corredato del necessario momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisito richiesto a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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