Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1218 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1218 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 32011-2006 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro in
carica pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– ricorrente contro

ANTONELLI ITALO NTNTLI41B0511804T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIO D2 CAVALIERI 11,
presso lo studio dell’avvocato LANA MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati LANA

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Data pubblicazione: 22/01/2014

ANTON GIULIO, MELILLO MARIO giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 2535/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2006, R.G.N.
5191/2003;

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato VINCENZO RAGO;
udito l’Avvocato MARIO MELILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l’accoglimento del 1 0 motivo, assorbito
il 2 ° motivo;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/5/2006 la Corte d’Appello di Roma ha
respinto il gravame interposto dal Ministero della Salute nei
confronti della pronunzia Trib. Roma 20/6/2000, di accoglimento
della domanda nei suoi confronti proposta dal sig. Italo

conseguenza di contrazione del virus HCV-Ab positivo in
avanzata evoluzione cirrotica all’esito di somministrazione di
emoderivati ( Kryobulin ), essendo affetto da emofilia parziale
di tipo A.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Ministero della Salute propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso l’Antonelli, che ha presentato
anche memoria.
Già chiamata all’udienza del 4/2/2011 la causa è stata
rinviata a nuovo ruolo, in accoglimento dell’istanza formulata
dal ricorrente ed assentita dal controricorrente, al fine di
consentire la conclusione dell’iter transattivo in corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2947 c.c., 438, 443, 452 c.p., in
relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
<> motivazione su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, l ° co.
n. 5, c.p.c.

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Antonelli di risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti in

Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: <>.
Con il 2 ° motivo il ricorrente denunzia <> motivazione su punto decisivo
della controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
I motivi sono inammissibili, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Il 1 ° motivo reca un quesito di diritto formulato in
termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da
questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale
indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i
giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto
a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e
generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla

4

del danno ex art. 2947, terzo comma, c.c., nell’ipotesi del

sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,

risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione
tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in
buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza delle proprie tesi difensive.
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi
non recano affatto la prescritta “chiara indicazione” -secondo
lo schema e nei termini delineati da questa Corte- delle
relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene
l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con
interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita
della norma in questione cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n.
2658; Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

5

26/03/2007, n. 7258), senza che debba richiedere, per ottenere

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00

Roma, 24/10/2013

per onorari, oltre ad accessori come per legge.

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