Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1218 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 22/01/2010), n.1218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24200/2003 proposto da:

V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato ARCIDIACONO

Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTA

PIETRO LUIGI;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), M.M.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VLE G MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORE IGNAZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE CORDOVA Luigi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 221/2003 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, visto l’art. 375 c.p.c., chiede che l’Ecc.ma Corte di

Cassazione – sezione seconda voglia dichiarare inammissibile il

ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

Visti gli atti del ricorso proposto da V.M. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 221 depos. in data 10.3.2003;

rilevato che la Corte di cassazione, in esito all’udienza camerale del 30.09.08 ha disposto con ordinanza in pari data l’integrazione del contraddittorio nei confronti di V.A. o dei suoi eredi;

considerato che tale ordinanza non è stata soddisfatta, di talchè il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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