Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1218 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1218 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 23878-2016 proposto da:

NL)-

CONVERTINI MARCELLA, Attivamente domiciliata in ROMA,
VIA JACOPO DE PONTE 49, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO DONATIVI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO) SILVESTRE;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, MALINGRI DI BAGNOLO
MICAELA LUISA EMMA;
– intimati avverso la sentenza n. 1588/2016 del TRIBUNALE di VERONA,
depositata il 28/05/2016;

Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
NIARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Marcella Convertirli convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace

Malingri di Bagnolo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un
sinistro stradale asseritamente riconducibile ad esclusiva responsabilità
della Malingri di Bagnolo.
Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto
della domanda, mentre la Malingri di Bagnolo rimase contumace.
11 Giudice di pace rigettò la domanda e condannò l’attrice al
pagamento delle spese di lite, sul rilievo che ella aveva già ricevuto una
somma satisfattiva delle sue pretese.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e il
Tribunale di Verona, con sentenza del 28 maggio 2016, ha dichiarato
improcedibile l’appello sul rilievo che l’appellante aveva iscritto la
causa a ruolo in data 8 aprile 2015, oltre il termine perentorio di dieci
giorni di cui all’art. 165 cod. proc. civ., richiamato quanto all’appello
dall’art. 347 del medesimo codice, decorrente dalla data di consegna
dell’appello all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 27 marzo 2015.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Verona propone ricorso
Marcella Convertini con atto affidato ad un motivo.
La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e Micaela Luisa Emma Nlalingri di
Bagnolo non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

Ric. 2016 n. 23878 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

di Verona, la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e Nlicaela Luisa Emma

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 149, terzo comma, 347, 348, 165 e 359 cod.
proc. civ., rilevando che il termine per la costituzione dell’appellante

per la notifica, ma da quella in cui tale notifica si è perfezionata per i
destinatari (nella specie, 30 marzo e 2 aprile 2015), per cui l’appello
doveva essere ritenuto tempestivo.
2. Il ricorso è fondato.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il
termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento
del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei
confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale
atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della
tempestività dell’impugnazione (v., tra le altre, le sentenze 26 febbraio
2008, n. 4996, 20 aprile 2010, n. 9329, e 29 gennaio 2016, n. 1662). Ciò
in quanto la scissione del momento di perfezionamento della notifica
tra notificante e destinatario non può operare in danno del primo.
A tale principio non si è attenuto il Tribunale di Verona, che ha fatto
decorrere il termine dalla data della consegna dell’atto all’ufficiale’
giudiziario per la notifica, mentre l’applicazione del principio
suindicato fa sì che l’impugnazione non avrebbe dovuto essere
dichiarata improcedibile.
3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato al Tribunale di Verona, in persona di un diverso
Magistrato, il quale deciderà il merito dell’appello erroneamente

Ric. 2016 n. 23878 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-3-

decorre non dalla data di consegna dell’appello all’ufficiale giudiziario

ritenuto improcedibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese
del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al
Tribunale di Verona, in persona di un diverso Magistrato, anche per la

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 dicembre 2017.

liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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