Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12179 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17428-2018 proposto da:

BPER CREDIT MANAGEMENT S.C. p.A., che agisce quale mandataria in nome

e per conto di BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACCIAIOLI 7,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO TAMIETTI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA TIRABASSI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 476/2017 R.G. del TRIBUNALE di SULMONA,

depositato il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – BPER Banca s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il 22 giugno 2017 il giudice delegato al fallimento (OMISSIS) s.r.l. aveva respinto la sua istanza di ammissione al passivo relativamente al saldo di un conto corrente e al residuo di un mutuo fondiario.

Premesso che l’impugnazione era stata circoscritta al credito che si originava dal predetto contratto di mutuo, il Tribunale di Sulmona ha rilevato che la domanda di insinuazione fosse inammissibile per indeterminatezza del petitum, ricorrendo nella fattispecie una violazione della L. fall., art. 93, comma 3, nn. 2 e 4. Il giudice dell’opposizione ha difatti osservato che era onere della banca provvedere a una specifica ricostruzione dell’effettiva entità del proprio credito e che essa avrebbe dovuto illustrare con chiarezza quali fossero le rate non pagate, quale l’ammontare di ciascuna di esse, quale l’importo complessivamente dovuto per quel titolo, nonchè l’entità del capitale residuo alla data di voltura a sofferenza del rapporto, non potendo a tale riguardo soccorrere il piano di ammortamento originario, redatto sulla premessa che la componente variabile del tasso rimanesse identica per tutta la durata del rapporto. Ha osservato il Tribunale che nemmeno le tabelle riepilogative prodotte tardivamente con la memoria conclusionale consentivano di comprendere in che modo la banca fosse pervenuta alla determinazione di un credito residuo, alla data del 31 agosto 2015, di Euro 864.540,07 (e cioè l’importo che l’istante indica come quota capitale del mutuo fondiario oggetto della domanda di insinuazione: cfr. pag. 2 del ricorso).

2. – Il decreto del Tribunale è stato impugnato per cassazione con una impugnazione basata su quattro motivi. La curatela resiste con controricorso. Constano memorie di parte.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, e dell’art. 2697 c.c.. Assume, in sintesi, la ricorrente che, il creditore che agisca in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo sia tenuto a fornire prova dell’esistenza del titolo e della sua anteriorità rispetto alla sentenza di fallimento, mentre grava sul debitore mutuatario, e per esso sul fallimento, l’onere di provare il pagamento dei ratei scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento agli artt. 1988,2700 e 2697 c.c.. Lamenta l’istante che il Tribunale abbia mancato di prendere in considerazione la raccomandata del 20 agosto 2007 e gli scritti alla stessa allegati, i quali documentavano una ricognizione di debito, e quindi dispensavano la banca dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

Col terzo motivo è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Viene dedotto che il Tribunale avrebbe mancato di considerare le risultanze istruttorie acquisite agli atti: risultanze reputate decisive avendo riguardo alla ricostruzione del credito, all’ammontare delle rate non pagate e all’entità del capitale residuo alla data di voltura a sofferenza del rapporto.

Il quarto mezzo censura il decreto impugnato per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto è identificato nell'”avvenuto deposito di tutta la documentazione necessaria relativa alla esatta quantificazione e precisazione del credito e in particolare dai documenti dal n. 14 al n. 17 allegati al ricorso in opposizione allo stato passivo”, di cui al precedente motivo di ricorso.

2. – Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente mostra di non cogliere il senso della statuizione impugnata, che è incentrata sulla inammissibilità della domanda di insinuazione; nei primi tre motivi la banca istante oppone infatti violazioni della legge sostanziale e processuale basate sulla consistenza probatoria delle risultanze documentali acquisite al giudizio: deduzioni che non presentano per l’appunto aderenza alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Risulta, in particolare, non conferente il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., giacchè una questione di violazione o di falsa applicazione di tali articoli può porsi solo allorchè si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000). Allo stesso modo è incongrua la censura basata sull’evocazione dell’art. 2697 c.c., posto che la violazione del relativo precetto, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è configurabile unicamente nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). Ancora: non coglie nel segno la lamentata errata applicazione dell’art. 2700 c.c., giacchè il decreto del Tribunale non ha preso in considerazione il valore probatorio dell’atto pubblico con cui è stato documentato il contratto di mutuo fondiario: e ciò in quanto la pronuncia di cui si dibatte ha accertato, a monte, che la domanda di insinuazione risultava essere inammissibile per la sua indeterminatezza.

D’altro canto, la censura vertente sul mancato esame di alcuni documenti, oggetto del terzo motivo, oltre ad essere veicolata da norme (gli artt. 115 e 116 c.p.c.) la cui violazione e falsa applicazione non ha attinenza al tema dell’inammissibilità del ricorso L. fall. ex art. 93, per l’indeterminatezza del suo oggetto, è connotata da una genericità che la rende carente di decisività. La ricorrente assume, infatti, che i detti scritti erano stati allegati al ricorso in opposizione, ma non deduce di averli prodotti a corredo della domanda di insinuazione. Deve precisarsi, al riguardo, che l’oggetto della domanda di insinuazione vada identificato sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati (così Cass. 22 marzo 2013, n. 7287): in conseguenza, quel che rileva, ai fini della determinatezza o determinabilità del credito oggetto di insinuazione, è quanto dedotto e documentato avanti al giudice delegato, e non in fase di opposizione; diversamente, si ammetterebbe che la domanda, originariamente nulla – e quindi da ritenersi come mai proposta – possa trovare ingresso in sede di opposizione: il che è incompatibile col principio per cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo (Cass. 3 novembre 2017, n. 26225; Cass. 30 marzo 2012, n. 5167).

Tale rilievo assume portata assorbente anche con riguardo al quarto motivo, con cui è lamentato il mancato esame degli stessi documenti. Sul punto mette conto comunque di aggiungere che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve avere ad oggetto un fatto storico, principale o secondario (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054): e cioè un fatto rilevante ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale (Cass. 8 settembre 2016, n. 17761): tale evidentemente non è l’atto o il documento che si assuma rilevante ai fini dell’affermazione, o della negazione, di un effetto processuale (nella fattispecie: l’inammissibilità del ricorso per insinuazione). E del resto, questa Corte ha già precisato che l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 quanto, piuttosto, a quello ex art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).

3. – Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali: va infatti fatta applicazione del principio di soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA