Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12179 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LONIBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24199/2015 proposto da:

E.D.R. SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE

ARGENTINA, 11, presso lo studio dell’avvocato ANDRIA LAZZARETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILOMENA SIMONI;

– ricorrente –

contro

DITTA LA SARTORIA DELLA SPOSA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ITALIA FERRARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 446/2015 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la: “Improcedibilità del ricorso posto che la sentenza impugnata è stata notificata il 20 febbraio 2015 oltre i sessanta giorni previsti dall’art. 325 c.p.c..

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

1. – D.R.E. con ricorso notificato l’8 ottobre 2015 ha chiesto a questa Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza n. 446 del 2015 con la quale il Tribunale di Nola accoglieva l’appello proposto da C.C., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano che aveva risolto il contratto di compravendita e aveva ordinato alla ditta attrice la consegna dell’abito da sposa. Secondo il Tribunale a C.C. andava riconosciuto il diritto al risarcimento del danno che liquidava in Euro 414,39 e condannava la stessa società al pagamento delle spese dell’intero giudizio comprendendo anche le spese dell’accertamento tecnico preventivo.

Il ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale è stato affidato ad un motivo. C.C. ha resistito con controricorso.

In via preliminare, va evidenziato che la sentenza impugnata è stata notificata presso la cancelleria del Tribunale di Nola, il 20 febbraio 2015, pertanto, il ricorso è inammissibile perchè notificato oltre i sessanta giorni previsti dall’art. 325 c.p.c.. Va qui precisato che la notifica di cui si dice presso la cancelleria del Tribunale è corretta perchè, come emerge dalla stessa sentenza, la società E.D.R. snc ha eletto il suo domicilio in (OMISSIS) presso e nello studio di Pierluigi Menga, il quale, svolgendosi il giudizio di gravame fuori del circondario del Tribunale di Napoli, avrebbe dovuto a sua volta eleggere domicilio, e non l’ha fatto, presso un collega esercente nel circondario del Tribunale di Nola. Non avendo, l’avv. Menga, effettuato elezione di domicilio presso un collega esercente l’attività nel circondario del Tribunale di Nola la notifica della sentenza andava, come è stata, effettuata, presso la cancelleria del Tribunale (Cfr. Cass. n. 10143 del 2012).

In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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