Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12179 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8512/2015 proposto da:

G.P., S.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO DELFINO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI GOZZI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO EVERGREEN SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA PAGANINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. Rep. 144/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

del 13/01/2015, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” G.P. e la moglie, S.L., propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza di primo grado n. 883/2014 con la quale il Tribunale di Vicenza accoglieva la azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal G., avendo la Corte d’Appello di Venezia dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., con ordinanza comunicata in data 21 gennaio 2015, l’appello proposto dagli odierni ricorrenti.

Resiste con controricorso il Fallimento Evergreen s.r.l..

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato per manifesta infondatezza.

Il tribunale, a fronte di un credito contestato del Fallimento nei confronti del Ga. (azione revocatoria fallimentare introdotta nel 2001 ed accolta nel 2007) e della successiva avvenuta costituzione di fondo patrimoniale da parte del solo Ga.

nel 2006, ha correttamente applicato i principi di diritto secondo i quali:

– anche un credito eventuale o una ragione di credito non accertata giudizialmente sono idonei a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. (tra le altre, Cass. S.U. n. 9440 del 2004;

Cass. n. 16722 del 2009);

– il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (da ultimo, Cass. n. 11573 del 2013);

– ne consegue che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del “consilium fraudis” per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 17867 del 2007).

Nè tali principi subiscono deroga, nell’attuale assetto normativo, in ragione del motivo che ha spinto al compimento dell’atto dispositivo, neppure se attinente ai bisogni della famiglia (nel caso di specie, i ricorrenti assumevano che la costituzione del fondo patrimoniale con trasferimento ad esso di tutti i beni immobili del solo marito debitore fosse originato dalla intenzione di tutelare i bisogni della famiglia, ed in particolare dei figli minori). A ciò si aggiunga che il giudice di merito ha anche ritenuto poco attendibile, alla luce degli elementi di fatto acquisiti, che questo fosse l’effettivo motivo sottostante alla costituzione del fondo patrimoniale.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

Le parti tuttavia hanno provveduto a depositare in cancelleria, prima dell’adunanza, una dichiarazione congiunta di rinuncia sia al ricorso per cassazione che al controricorso, e di accettazione reciproca con compensazione (redius rinuncia anch’essa) quanto alla liquidazione delle spese di lite.

Al Collegio, riunito in Camera di consiglio, non rimane pertanto che dare atto della intervenuta estinzione del giudizio.

PQM

Il Collegio dichiara l’estinzione del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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