Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12179 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 07/05/2021), n.12179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10225-2020 proposto da:

S.J.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1882/2020 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositata il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

S.J.J., nato in Liberia, impugnava la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, dopo la morte del padre dovuta al virus Ebola, i membri della società segreta di cui questi faceva parte avevano cercato di costringerlo ad entrare nella setta con le minacce, per cui temeva di essere massacrato una volta rientrato in Patria.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto non era credibile perchè non circostanziato e connotato da molteplici contraddizioni; in particolare ha rilevato che il richiedente in un primo momento aveva denominato “Polo society” la società segreta, per poi correggersi in udienza indicandola come “Poro Society”, società segreta che, come accertato dal Tribunale, era operativa in Sierra Leone e non in Liberia.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, artt. 18 e 18 bis e art. 22, comma 12 quater.

Il ricorrente sostiene che la decisione è nulla perchè, essendo egli arrivato in Italia nel novembre 2017, il Tribunale non avrebbe dovuto applicare il D.L. 4 ottobre 2098, n. 113, entrato in vigore il 5 ottobre 2018, trattandosi di disposizione non retroattiva.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 11 e art. 14, lett. c), dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonchè il vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che la domanda di protezione sussidiaria è stata respinta omettendo la disamina della situazione sociopolitica del Paese, nel considerare la ricorrenza o meno di una “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale”.

Rammenta che l’emergenza connessa alla diffusione del virus Ebola non è ancora superata nella zona di provenienza. Si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria deducendo che il rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di concreto pericolo personale e di estrema difficoltà economica e sociale, imponendogli condizioni di vita inadeguate.

Si duole infine del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2.1. Prima di passare all’esame dei motivi, va osservato che il ricorrente, pur dolendosi nella parte “in fatto” del ricorso della valutazione di non credibilità del racconto relativo alle ragioni di fuga dalla Liberia compiuta dal Tribunale, non ha formulato uno specifico motivo sul punto che risponda ai requisiti richiesti.

Invero, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma. 5, lett. c), ed è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 13578 del 02/07/2020), mentre dal ricorso non si evince alcuna allegazione specifica in proposito, nè viene aggredita la motivazione che rimarca gli errori nell’indicazione della setta responsabile delle minacce e ne colloca l’operatività in altro Stato e così evidenzia la genericità e contraddittorietà del racconto.

2.2. Tanto premesso, il primo motivo va dichiarato inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi: si desume chiaramente dal decreto impugnato l’avvenuta applicazione, in relazione alla domanda di protezione umanitaria, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo il Tribunale espressamente escluso il carattere retroattivo di quella di cui al sopravvenuto D.L. n. 113 del 2018 (cfr. amplius, pag. 3 e s. del menzionato decreto), facendo applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019.

2.3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Invero, il Tribunale ha escluso che ricorressero nella vicenda narrata i requisiti delle forme di protezione richieste, perchè: I) ritenute non credibili le dichiarazioni, ha rimarcato che il richiedente non aveva fornito elementi attendibili della sua situazione individuale da cui evincere che lo stesso era affiliato politicamente o aveva preso parte ad attività di associazioni di diritti civili ovvero apparteneva ad una minoranza etnica e/o religiosa, o di altro tipo, tanto da doversi configurare nei suoi confronti una “persecuzione grave”; II) ha escluso, sulla base della consultazione di affidabili fonti di informazione, delle quali ha pure dato puntuale conto, che in Liberia sia riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (cfr. amplius, pag. 2 e s. del menzionato decreto); III) quanto alla invocata protezione umanitaria (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459 – 29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), ha evidenziato l’assenza di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione, nonchè di un suo effettivo radicamento sul territorio dello Stato ospitante, determinato da ragioni familiari o di concreta integrazione lavorativa, letta in connessione con il mancato riscontro di una situazione di grave compromissione dei diritti umani fondamentali nel Paese di origine, così da non consentire di pervenire ad una prognosi positiva quanto all’esposizione del richiedente, in ipotesi di rimpatrio, ad una situazione di negazione della dignità personale.

Al cospetto di un simile impianto argomentativo, sotteso al diniego di tutte le forme di protezione internazionale e corredato da una spiegazione esauriente delle ragioni atte a suffragare il rigetto delle domande proposte, – sicchè non si ravvisano quei radicali vizi motivazionali che oggi assumono rilievo in sede di legittimità: “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) – il secondo motivo è complessivamente inammissibile, atteso che il Tribunale ha fondato il proprio giudizio su di una lettura integrata, come stabilito alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), delle dichiarazioni rese dal richiedente e delle informazioni circa il suo Paese di origine, ritraibili dalla consultazione di fonti qualificate ed aggiornate, e sulla base di ciò ha escluso che ricorressero le condizioni per il riconoscimento sia della protezione maggiore (status di rifugiato e protezione sussidiaria), che di quella minore.

Con specifico riguardo all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha rilevato che, sostanzialmente, la Liberia non si segnala attualmente per alcun tipo di instabilità politica: il che all’evidenza esclude la fattispecie della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Del resto, l’accertamento circa l’esistenza di tale minaccia costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), salvo il rilievo che possano assumere i vizi motivazionali, vizi che, come spiegato, nella fattispecie non ricorrono.

Nessun decisivo rilievo assume, inoltre, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, la prospettazione di avere avviato un percorso di integrazione formulata nel ricorso, di cui non si evince nemmeno la tempestiva deduzione in fase di merito.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA