Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12179 del 06/06/2011
Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3077/2008 proposto da:
S.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BOCCHERINI 3, presso l’avvocato GLINNI
CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ONOFRIO Lidio, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA NIZZA 59, presso l’avvocato BONOMO ROSA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ROMANO GRAZIA ANTONIO, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 318/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
04/05/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 23 ottobre – 15 novembre 2007 la Corte di Appello di Potenza, pronunciando sull’impugnazione proposta da S. L.A. avverso la sentenza del Tribunale di Potenza in data 16 gennaio 2003 che aveva dichiarato la separazione personale dal coniuge M.C. senza addebito, disponendo l’affidamento della figlia minore al padre ed attribuendo alla moglie un assegno di mantenimento di Euro 500,00, in parziale riforma riduceva ad Euro 300,00 mensili il contributo di mantenimento in favore della M., confermando la statuizione di rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie.
Avverso tale sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La M. ha resistito con controricorso.
All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero il motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., nell’attribuzione alla M. dell’assegno di separazione, non appare corredato del necessario quesito di diritto nè – ove anche nella articolazione del motivo sia possibile ravvisare l’ulteriore censura di vizio di motivazione – del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisiti entrambi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011