Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12178 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7071/2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE EUROPA

331, presso lo studio dell’avvocato LAURA SCORCUCCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MINI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1452/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Nicola Mini difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” G.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1452/2014 del 12.9.2014 con la quale la Corte d’Appello di Firenze rigettava la sua impugnazione in una causa di responsabilità civile automobilistica.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

La domanda del ricorrente, volta al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale tra il motoveicolo da lui condotto e il veicolo condotto dal N. ed assicurato dalla Milano Ass.ni è stata rigettata sia in primo grado che in appello.

Il ricorrente contesta che, sulla base di un errato apprezzamento delle prove raccolte, la corte d’appello abbia ritenuto di superare la presunzione di corresponsabilità dei due veicoli coinvolti nello scontro, dettata dall’art. 2054 c.c., comma 2, pur non essendo stato possibile ricostruire altro che ipoteticamente la dinamica dell’incidente.

In realtà, la motivazione della sentenza impugnata va esente dalle critiche mossele perchè – con valutazione in fatto non ulteriormente rinnovabile – ha accertato da un lato la responsabilità del conducente della moto, e dall’altro la mancanza di violazioni di regole del codice della strada o della generale regola di prudenza in capo al conducente dell’autovettura, ritenendo in tal modo superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2. In particolare, ha affermato l’esistenza di una precisa responsabilità in capo al ricorrente (pag. 5 della motivazione), integrante la violazione degli artt. 141 e 148 C.d.S., perchè all’uscita di una curva cieca teneva una velocità comunque non prudenziale e non adeguata allo stato dei luoghi, che gli impediva di arrestarsi ed evitare l’impatto di fronte ai due veicoli che si trovava davanti, che occupavano le due carreggiate, e in più tentava un sorpasso senza che ricorressero le condizioni di sicurezza e senza accertarsi di aver a disposizione lo spazio sufficiente per passare a sinistra della jeep condotta dal N., in procinto di svoltare a sinistra in un punto in cui tale svolta era consentita. Per contro, ha escluso alcuna colpa o violazione delle regole di prudenza nel comportamento del N. che si era arrestato per poter compiere in condizioni di sicurezza la svolta a sinistra in un punto in cui essa era consentita, tanto che si era fermato anche il veicolo che marciava di seguito a lui, collocandosi sulla sua destra.

Si propone pertanto la declaratoria di rigetto del ricorso”.

Il ricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio esaminata la memoria del ricorrente che nulla aggiunge alla trattazione del ricorso, ha condiviso appieno i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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