Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12178 del 06/06/2011
Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12178
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19789/2008 proposto da:
D.S.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso l’avvocato DE ROSIS
MORGIA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato PALOPOLI
Giampiero, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 79, presso l’avvocato GRAZIANO
GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO depositato il
15/05/2008; n. 657/07 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
04/05/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato PALOPOLI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 20 marzo – 15 maggio 2008 la Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sul reclamo proposto in via principale da C.A. ed in via incidentale dal coniuge D.S. V. avverso il decreto del Tribunale di Rossano in data 11 aprile 2007 emesso in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione, in parziale accoglimento del reclamo principale revocava il provvedimento impugnato laddove aveva ridotto la misura dell’ assegno in favore del figlio minore da Euro 500,00 ad Euro 300,00 mensili, compensando le spese del doppio grado.
Avverso tale decreto il D.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato con memoria, con il quale denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.
La C. ha resistito con controricorso.
All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero il motivo di ricorso, diretto a denunciare sotto più profili vizi della motivazione, non appare corredato del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, requisito richiesto a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’ art. 366 bis c.p.c, applicabile ratione temporis.
Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011