Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12177 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17667-2019 proposto da:

H.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RAFFAELE RIGAMONTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 25/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal consigliere Francesco Terrusi.

Fatto

RILEVATO

che:

H.I. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Milano che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico mezzo il ricorrente, di nazionalità ghanese, denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e art. 24 Cost., lamentando che l’udienza tenutasi dinanzi al tribunale di Milano sarebbe stata celebrata con la presenza di un interprete di lingua “hausa”, mentre quella prescelta dall’interessato ai fini dell’audizione presso la commissione territoriale era stata la lingua “ashanti”; poichè le dette lingue sono diverse, e poichè in nessun documento risultava indicata la “hausa” quale lingua parlata dal richiedente, ne conseguirebbe la necessità di considerare l’udienza di comparizione come mai effettivamente tenuta;

il ricorso è inammissibile;

innanzi tutto è da premettere che dal decreto risulta che il richiedente, assistito da un interprete di lingua “hausa”, è stato sentito dal tribunale: ha dichiarato di ricordare e confermare le dichiarazioni rese dinanzi alla commissione territoriale (puntualmente riportate) e a queste ha aggiunto altre precisazioni;

questa Corte ha già più volte chiarito che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti (configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso) senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso all’audizione (Cass. n. 17717-18);

tale orientamento è ritenuto non condivisibile dal ricorrente, ma l’intero coacervo di tesi dallo stesso esposte a niente serve, visto che anche l’audizione è stata assicurata dal tribunale; pertanto è nella specie risolutivo che l’udienza di comparizione è stata fissata, e il fatto che si sia tenuta con la presenza di un interprete di lingua “hausa” non ottiene che si possa negare la circostanza della sua celebrazione;

il fatto poi che la lingua “hausa” sarebbe diversa da quella “ashanti”, parlata o compresa dal richiedente, è assertivo e comunque irrilevante;

questo perchè la non comprensione della lingua è logicamente smentita dalle stesse dichiarazioni che il richiedente ha reso avvalendosi di un interprete proprio di quella lingua; non senza dire che la mancata conoscenza di essa – se vera – sarebbe stata attestata dall’interprete incaricato, cosa che neppure il ricorso prospetta essersi verificata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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