Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12177 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Fusignano, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Sestio Calvino n. 33, presso lo

studio dell’avv. Cannas Luciana, dal quale e’ rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Le Romagnole Soc. coop. agricola in persona del legale rapp.te pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 67/2007/07 depositata il 5/11/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso

aderendo alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Le Romagnole Soc. coop. agricola contro il Comune di Fusignano e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante, per quanto rileva ai fini del giudizio, il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Ravenna n. 76/03/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ICI 2001 relativamente al fabbricato cat. (OMISSIS). Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, artt. 1 e 9. Il fabbricato in questione sarebbe soggetto ad ICI mancando la identita’ soggettiva tra la cooperativa, proprietaria dell’immobile, ed i soci proprietari dei terreni; la ruralita’ del fabbricato non escluderebbe la sottoposizione dello stesso ad ICI. La censura e’ limitatamente fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009), secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non e’ soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sara’ onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovra’ impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla Le Romagnole Coop. Agricola s.p.a..

La controverse interpretazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del merito e la irripetibilita’ di quelle del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla Le Romagnole Coop. Agricola s.p.a., compensa le spese della fase di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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