Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12177 del 14/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4460/2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIANFRANCO MASSA, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4757/2014 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” M.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4757/2014 del 9.12.2014, notificata il 13.1.2015 con la quale il Tribunale di Lecce ha giudicato inammissibile in quanto tardivo l’appello da lui proposto nei confronti di B.R. in relazione alla sentenza del giudice di pace di Alessano, in quanto notificato oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli arti. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare fondato.

L’appello del M. è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo sull’assunto, riportato in sentenza, che la sentenza di primo grado sia stata notificata all’appellante in data 20.12.2012, mentre l’atto di appello è stato notificato alla controparte solo in data 24.1.203, ovvero oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c..

Tuttavia, come rileva il ricorrente e risulta dagli atti, ai quali questa Corte ha accesso diretto essendo stato denunciato un vizio in procedendo, la sentenza di primo grado è stata soltanto consegnata all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 20.12.2012, e l’ufficiale giudiziario ne ha curato la notifica a mezzo posta. Egli assume di aver ricevuto l’atto solo in data 28.12.2012. A fronte di questa puntualizzazione, che farebbe rientrare nei termini la notificazione dell’atto di appello in quanto eseguita ed anche portata a termine nei successivi trenta giorni, l’appellata, che aveva eccepito l’intempestività dell’appello, non ha prodotto l’avviso di ricevimento.

Deve ritenersi che il giudice di appello non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte affermati da questa corte, ovvero:

– la notifica a mezzo del servizio postale – anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (Cass. n. 2722 del 2005);

– inoltre, in tema di impugnazioni, se è vero che è onere dell’impugnante dare la prova della tempestività dell’impugnazione, tuttavia, a norma dell’art. 2697 c.c., la parte che nell’impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., ha solo l’onere di dimostrare – attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione che questa è avvenuta entro l’anno precedente l’atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l’annotazione, sull’originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo – all’art. 123 disp. att. c.p.c. – della sua eventuale impugnazione), mentre incombe alla parte cui sia stato notificato un atto di impugnazione entro il predetto termine di cui all’art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza. A tal fine è necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione (Cass. 7761 del 2011);

– il suddetto principio ha trovato recente conferma in Cass. n. 19750 del 2014, secondo la quale “in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario della spedizione dell’atto, spettando al resistente l’onere di contestare, attraverso il deposito dell’avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d’impugnazione, atteso che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell’avviso di ricevimento”.

L’appello proposto era pertanto da ritenersi tempestivo.

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione perchè esamini nel merito l’impugnazione”.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso appieno le osservazioni esposte nella relazione.

Il ricorso va pertanto accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione perchè esamini nel merito l’appello proposto e provveda anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA