Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12177 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14391-2020 proposto da:

M.C.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIEGO GIUSEPPE PERRICONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 799/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 24/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino pakistano M.C.T., nato a Gujranzvala il (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato il diniego, da parte del Tribunale di Caltanissetta, della protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato dichiarando di essere perseguitato dal politico locale K.P.C., che aveva inviato sicari a fare “irruzione in un’aula di tribunale a Gujranivala uccidendo il fratello del richiedente ed altre persone, mentre proprio il richiedente era riuscito a salvarsi saltando fuori dalla finestra” (finendo in ospedale) e di temere altresì, in caso di rimpatrio, “di venire arrestato dalla polizia locale, per la falsa accusa di aver commesso un omicidio nel 2015, quando già si trovava in Italia”;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con i primi due motivi si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, per avere la Corte d’appello ritenuto non credibile il racconto del richiedente nonostante la “copiosa e pertinente documentazione probatoria versata in atti”, segnatamente: “copia della denuncia presentata artatamente contro il ricorrente; sentenza di assoluzione del ricorrente; copia della denuncia presentata da T.M. (fratello del ricorrente) contro tre persone sconosciute che hanno sparato a A.M. (altro fratello del ricorrente); denuncia presentata da Mu.Kh.; n. 2 copie certificati di morte dei fratelli del ricorrente; n. 5 giornali in originale che riportano la notizia dell’attentato avvenuto in Tribunale; articoli in inglese che riportano la notizia dell’attentato in Tribunale”, tutti corredati da traduzione;

2.1. la censura merita accoglimento, poichè, nell’affermare che “i dubbi sulla veridicità del racconto non possono essere fugati dalla documentazione” prodotta dal ricorrente, in quanto “costituita per la quasi totalità da articoli di giornale (…) nonchè da copia di un documento estratto dal Web oltre che da alcuni documenti in lingua inglese (..) non idonei (…) a dare certezza dei fatti rappresentati”, la Corte territoriale per un verso ha reso una motivazione che non supera la soglia del cd. minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019), per altro verso ha mostrato un cattivo assolvimento del potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa (Cass. 14674/2020, 19716/2018, 26921/2017);

3. il terzo motivo, che censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (ai fini della protezione sussidiaria) così come il quinto motivo, che deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai fini della protezione umanitaria, restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi, in quanto i fatti ad essi sottesi rilevano anche ai fini di dette forme di tutela;

4. va invece dichiarato inammissibile il quarto, che lamenta la violazione dell’art. 14, lett. c), in quanto le censure da esso veicolate sono generiche e afferenti il merito, avendo la Corte territoriale acquisito C.O.I. qualificate (report BASO-Pakistan) e aggiornate ad ottobre 2019;

5. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo e del quinto; dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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