Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12177 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7705/2010 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 37, presso l’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ORLANDO ROSARIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della SEZIONE DISTACCATA di TARANTO – CORTE

D’APPELLO di LECCE depositata il 26/02/2010; n. 67/09 RG.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. chiese, con reclamo ex art. 708 c.p.c., comma 4, alla Corte d’appello di Lecce, sez. dist. Taranto, la revoca dell’ordinanza adottata in data 27.11.2009 dal G.I. presso il Tribunale di Taranto, nell’ambito del procedimento di separazione dal proprio coniuge M.A..

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo affermando che nei confronti dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore in tema di separazione è proponibile la sola istanza di revoca innanzi al medesimo giudice istruttore.

Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione la G. sulla base di due motivi cui non resiste con controricorso il M..

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso per la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 708 c.p.c., comma 4, nonchè l’illogicità della motivazione poichè anche le ordinanze emesse dal giudice istruttore in sede di separazione giudiziale devono ritenersi reclamabili alla corte d’appello.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere di definitività e che non siano soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione. Sia l’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., che le ordinanze del giudice istruttore emesse nei giudizi di separazione dei coniugi sono provvedimenti aventi natura ed efficacia meramente incidentale nel processo di separazione personale e sono fondate su ragioni di provvisorietà ed urgenza essendo volte a dettare una regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, e nei confronti della prole nella pendenza del giudizio, nella cui decisione finale sono destinate ad essere assorbite. Trattandosi di provvedimenti privi della forma e della sostanza della sentenza, non sono perciò suscettibili di impugnazione per Cassazione (ex plurimis Cass. 569/66, Cass. 44/73, Cass. 23/78, Cass. 6389/83, Cass. 1309/90, Cass. 3258/97).

Nello stesso senso si è più recentemente deciso in fattispecie diversa, ma sottoposta ai medesimi principi dianzi esposti, che i provvedimenti aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento dei figli e all’esercizio della potestà genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell’art. 155 cod. civ., comma 3 e nelle controversie riguardanti la “interpretazione” dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione), adottati nel procedimento di cui al l’art. 709 ter cod. proc. civ. (inserito dalla L. n. 54 del 2006, art. 2), esaurita la fase del reclamo, non sono ricorribili per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell’individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà), nè carattere di definitività. (Cass. 21718/10).

Non si procede a liquidazione delle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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