Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12176 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15941/2016 proposto da:

F.G., F.M., D.D.M.G.,

F.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI ANEMONI, 6/A,

presso lo studio dell’Avvocato FABIOLA TROMBETTA, rappresentati e

difesi dall’Avvocato ANGELO CONVERTINI;

– ricorrenti –

contro

D.G.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 289/2016 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata

in data 08/03/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che in parziale accoglimento della domanda svolta dall’Avv. D.G.D. ed intesa ad ottenere la condanna di D.D.M.G., F.M., F.G. e F.I. al pagamento delle proprie spettanze professionali per l’attività di patrocinio svolta nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, il Giudice di pace di Montorio al Vomano, con sentenza in data 11 settembre 2013, condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 2.027, oltre accessori;

che il Tribunale di Teramo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’8 marzo 2016, ha rigettato l’appello principale della D.D. e dei F. e l’appello incidentale del D.G.;

che avverso la sentenza del Tribunale la D.D. e i F. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 27 giugno 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimato non ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo, rubricato “sulla interposizione della querela di falso”, i ricorrenti dichiarano di proporre in corso di causa querela di falso nei confronti del documento “comparsa di costituzione e risposta” (documento n. 3 del fascicolo di parte attrice), deducendo di non avere conferito e sottoscritto alcun mandato ad assisterli all’Avv. D.G. per costituirsi nella causa oggetto della controversia e per la quale è stata avanzata la richiesta di pagamento;

che il motivo è inammissibile, perchè nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, posto che la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (Cass., Sez. 3, 16 gennaio 2009, n. 986; Cass., Sez. 3, 23 ottobre 2014, n. 22517);

che il secondo motivo, con cui si denunciano “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”, è inammissibile per genericità: esso, infatti, per un verso non indica quali sarebbero le norme di diritto che si suppongono erroneamente interpretate o applicate, e per l’altro verso, nel sostenere che l’attore nel giudizio di merito non avrebbe provato di avere effettuato l’attività professionale, prospetta un vizio (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non più deducibile dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis) operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);

che il ricorso è inammissibile;

che non vi è luogo pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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