Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12176 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27652/2014 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 54,

presso lo studio dell’avvocato FLAVIANO MINDOPI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MISSORI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

EDIL P. DI P. M. & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2891/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16/12/2013, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” R.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2891/2014 del 6.5.2014 con la quale la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile la sua opposizione a precetto e rigettava la sua opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti della Edil P. di P. M. e C., di P.M. e C. G. fondata sul disconoscimento della firma apposta su alcune cambiali.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata esclusivamente quanto alla pronuncia di rigetto e principalmente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando la omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,ovvero facendo riferimento ad una formula di censura per vizio di motivazione non più vigente al momento della proposizione del ricorso.

Poichè la sentenza gravata è stata depositata il 6.5.2014 nel presente giudizio risulta applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale testo – in forza della quale le sentenze ricorribili per cassazione possono essere impugnate “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – si applica infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3, ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012.

Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile perchè il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclude l’autonoma rilevanza del vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione della motivazione (v. anche Cass. n. 16300 del 2014), nè il ricorrente ne deduce la sostanziale mancanza.

Anche le censure per violazione di legge (artt. 116 e 2729 c.c., art. 111 Cost.) sono inammissibili in quanto il ricorrente, laddove censura che la corte d’appello abbia aderito alle conclusioni del ctu, non tenendo in conto le osservazioni del ctp in ordine alla falsità della firma apposta da lui sulle cambiali in realtà lamenta la lacunosità della motivazione, laddove la corte d’appello prende in considerazione le censure e spiega adeguatamente per quale motivo non le ritiene idonee ad inficiare il ragionamento del primo giudice, richiamando al contempo il principio dell’astrattezza processuale per cui si prescinde dalla causale del rapporto esistente tra firmatario e giratario della cambiale. Contengono inoltre una implicita quanto inammissibile richiesta di rinnovazione della valutazione in fatto circa la riconducibilità o meno della firma sulle cambiali allo stesso R..

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Il ricorrente non ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso appieno le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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