Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12176 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13328-2020 proposto da:

Y.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO ANTONELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4576/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano Y.K., nato a Ttsako (Edo State) il (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con cui il Tribunale di Napoli ha negato la protezione internazionale o umanitaria da egli invocata poichè, quale “socio del partito APC”, era “ricercato dalla polizia a seguito di scontri tra due fazioni politiche che si fronteggiavano in vista delle elezioni amministrative del 2013 nell’EDO STATE, durante le quali aveva anche subito una ferita ad un piede”;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza; il ricorrente ha depositato memoria;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5 e art. 8, comma 1, lett. g), h), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3,”per il combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5″, norme in base alle quali egli avrebbe avuto il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto perseguitato per le sue opinioni politiche;

2.2. il secondo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 comma 1, lett. g), h), e art. 14, comma 1, lett. b) e c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, norme che avrebbero comportato il riconoscimento della protezione sussidiaria sia in ragione della violenza indiscriminata che caratterizza l’intera Nigeria, sia per il rischio di subire un trattamento inumano in caso di rientro nel paese, caratterizzato da detenzioni illegali, torture e maltrattamenti da parte dall’esercito e della polizia;

2.3. il terzo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3 e art. 32, comma 3, e dell’art. 10 Cost. “per il disposto dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5”, che avrebbero legittimato la protezione umanitaria tenuto conto della “grave insicure e instabilità politica” nella zona del Delta del Niger, delle violazioni dei diritti umani perpetrate nel Paese e dell’integrazione raggiunta dal ricorrente nel territorio italiano;

3. tutti i motivi presentano profili di inammissibilità, poichè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, essi mirano in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019), tenuto conto anche delle motivazioni del tribunale, trascritte a pag. 2-5 del ricorso;

3.1. in particolare, il primo e il terzo veicolano genericamente e indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016), senza rispettare i canoni delle censure motivazionali di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020);

3.2. il primo non coglie nemmeno l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sul concetto stesso di “persecuzione”, nè rispetta il canone dell’autosufficienza con riguardo alle relative allegazioni contenute a pag. 17 del ricorso;

3.3. al di là dell’isolato riferimento al Gambia (evidente lapsus calami) la Corte territoriale ha altresì motivato sull’insussistenza delle condizioni di violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza che le ulteriori C.O.I. allegate in ricorso, indubbiamente più aggiornate di quelle valutate nella sentenza impugnata, lascino emergere specifici elementi che potrebbero sovvertire la decisione impugnata (cfr. Cass. 22769/2020, 4037/2020);

3.4. da ultimo va ricordato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non potrebbe essere concesso solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, 29459/2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

4. nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato; ricorrono i presupposti processuali per la misura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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