Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12175 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19625-2018 proposto da:

DOMAR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA ZAZZARA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CRISTIANO PENNACCHIA;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI

10/E, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LENDVAI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3330/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento;

la curatela ha replicato con controricorso;

il creditore istante (Agenzia delle Entrate-Riscossione) non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza di fallimento era stata pronunciata dal tribunale di Roma territorialmente incompetente, e in tale prospettiva denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. Fall., degli artt. 2726 c.c. e seg., e l’omesso esame di fatto decisivo;

il motivo è inammissibile;

la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva e amministrativa, che, secondo una presunzione iuris tantum coincide, con quella legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia (Cass. Sez. U n. 15872-13, Cass. n. 23719-14 e molte altre);

ciò sta a significare che, in casi simili, è richiesto all’interessata di fornire la prova che la sua sede effettiva sia “altrove”, con specifico effetto alla competenza territoriale del tribunale adito per il fallimento;

II. – la corte d’appello, dinanzi alla società con sede legale in Roma, ha invece accertato in fatto che gli elementi forniti a corredo dell’affermazione che la sede effettiva fosse da individuare in Latina non potevano considerarsi attendibili; e ha motivato codesto giudizio assumendo che nessun elemento decisivo era stato acquisito allo scopo;

questo si sostanzia nell’affermazione che, pur ammesso che la sede effettiva non fosse più coincidente con quella indicata come legale, le evenienze dedotte dalla reclamante, considerate alla stregua dei documenti prodotti, non consentivano di attestare che la sede effettiva fosse al di fuori del circondario capitolino;

il motivo di ricorso si risolve, da questo punto di vista, in una critica di merito, perseverando nel sostenere che invece gli elementi forniti dovevano esser ritenuti probanti; e oltre tutto si incentra sul rilievo che l’asserita sede di Latina fosse da individuare presso lo studio di alcuni commercialisti associati;

tale rilievo è decisamente errato, poichè questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che mai può dirsi decisiva l’ubicazione della sede presso lo studio di un commercialista in quanto ciò che interessa è il centro direzionale dell’attività dell’impresa; per cui si sarebbe dovuta dimostrare semmai l’esistenza presso la citata asserita diversa sede di una concreta struttura operativa, non anche di un mero recapito (v. Cass. n. 1611619, sebbene in relazione a fattispecie contrapposta, di inidoneità per tale ragione della presunzione derivante dalla sede legale fissata presso uno studio commerciale);

III. – pure il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e art. 214 c.p.c., in tema di disconoscimento della conformità agli originali delle copie degli estratti di ruolo e degli avvisi di accertamento prodotti dal creditore istante; violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c.) è inammissibile;

il processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria ha comportato la smaterializzazione del ruolo, e ciò rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone sempre la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere (v. Cass. n. 31190-17);

trattandosi delle risultanze di un sistema informatico originario, e non della riproduzione meccanica di documenti cartacei (nè della riproduzione informatica dell’atto a sua volta formato con strumento informatico), non può in sè ipotizzarsi la rilevanza di un mero disconoscimento di conformità tra originale e copia (v., quanto all’analoga situazione che caratterizza le risultanze del sistema informatico dell’anagrafe tributaria, Cass. n. 1840318); difatti l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa (alla o) alle pretese creditorie azionate verso il debitore; esso contiene (e deve contenere) tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dall’atto presupposto (sia esso un accertamento esecutivo, una cartella esattoriale o una sentenza) anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato;

IV. – va anche detto che la corte d’appello ha pure affermato che il disconoscimento era stato operato del tutto genericamente e che comunque il credito derivante da estratti di ruolo, una volta conosciuto, non era stato contrastato dinanzi al giudice tributario; donde (tale è il senso dell’affermazione) il credito si era cristallizzato per mancata impugnazione dell’estratto di ruolo originale;

questa affermazione non è censurata;

V. – egualmente non è censurata la considerazione con la quale la corte d’appello ha ritenuto inammissibile la querela di falso per ininfluenza rispetto all’ammontare complessivo del credito, che anche escludendosi le cartelle esattoriali afferenti sarebbe stato comunque superiore alla soglia di indebitamento minimo previsto per legge;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, ove dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA