Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12175 del 14/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma con ordinanza n. R.G. 68527/2014, depositat a il 16/03/2015, nel
procedimento pendente tra:
P.M.;
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari la competenza del
giudice di pace di Roma, con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
– con sentenza n. 1248 del 2014 il Giudice di Pace di Roma dichiarava la propria incompetenza funzionale nel procedimento di opposizione a cartella esattoriale tra P.M. e Roma Capitale, nonchè Equitalia Sud s.p.a., sull’assunto che il procedimento traesse origine da un verbale di accertamento per violazione del T.U. in materia sanitaria;
– la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Roma che, all’esito della riserva assunta all’udienza di prima comparizione, sulla eccezione di incompetenza per materia sollevata da Equitalia, ritenuto che il giudice di pace fosse incorso in errore nel dichiarare la propria incompetenza, atteso che la cartella di pagamento impugnata si fondava sull’omesso pagamento di sanzioni amministrative in materia di codice della strada in ordine alle quali sussiste la competenza per materia del giudice di pace, richiedeva d’ufficio, ex art. 45 c.p.c. e art. 47 c.p.c., comma 4, a questa Corte che regoli la competenza;
– viste le conclusioni del Procuratore generale, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che, previa verifica degli atti, effettivamente il procedimento per cui è causa è una opposizione a cartella di pagamento in cui si deduce l’omessa notifica del verbale di accertamento sotteso;
– che nella cartella è indicato che essa si riferisce al mancato pagamento di una sanzione amministrativa ex L. n. 689 del 1981 (più maggiorazioni per ritardato pagamento) relativa all’accertamento di sanzioni per violazioni del C.d.S.;
– che del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, la competenza per le controversie aventi ad oggetto violazioni del codice della strada (si concretino esse nella impugnazione diretta del verbale o degli atti ad esso successivi quali l’ordinanza ingiunzione o, come in questo caso, la cartella di pagamento) appartiene alla competenza per materia, senza limiti di valore, del giudice di pace, che pertanto il ricorso proposto appare da accogliere, in conformità alle conclusioni tratte dal P.G..
PQM
La Corte regola la competenza dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016