Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12175 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma con ordinanza n. R.G. 68527/2014, depositat a il 16/03/2015, nel

procedimento pendente tra:

P.M.;

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari la competenza del

giudice di pace di Roma, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– con sentenza n. 1248 del 2014 il Giudice di Pace di Roma dichiarava la propria incompetenza funzionale nel procedimento di opposizione a cartella esattoriale tra P.M. e Roma Capitale, nonchè Equitalia Sud s.p.a., sull’assunto che il procedimento traesse origine da un verbale di accertamento per violazione del T.U. in materia sanitaria;

– la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Roma che, all’esito della riserva assunta all’udienza di prima comparizione, sulla eccezione di incompetenza per materia sollevata da Equitalia, ritenuto che il giudice di pace fosse incorso in errore nel dichiarare la propria incompetenza, atteso che la cartella di pagamento impugnata si fondava sull’omesso pagamento di sanzioni amministrative in materia di codice della strada in ordine alle quali sussiste la competenza per materia del giudice di pace, richiedeva d’ufficio, ex art. 45 c.p.c. e art. 47 c.p.c., comma 4, a questa Corte che regoli la competenza;

– viste le conclusioni del Procuratore generale, che conclude per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che, previa verifica degli atti, effettivamente il procedimento per cui è causa è una opposizione a cartella di pagamento in cui si deduce l’omessa notifica del verbale di accertamento sotteso;

– che nella cartella è indicato che essa si riferisce al mancato pagamento di una sanzione amministrativa ex L. n. 689 del 1981 (più maggiorazioni per ritardato pagamento) relativa all’accertamento di sanzioni per violazioni del C.d.S.;

– che del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, la competenza per le controversie aventi ad oggetto violazioni del codice della strada (si concretino esse nella impugnazione diretta del verbale o degli atti ad esso successivi quali l’ordinanza ingiunzione o, come in questo caso, la cartella di pagamento) appartiene alla competenza per materia, senza limiti di valore, del giudice di pace, che pertanto il ricorso proposto appare da accogliere, in conformità alle conclusioni tratte dal P.G..

PQM

La Corte regola la competenza dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA