Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12175 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12278-2020 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 860/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano N.L., nato a (OMISSIS) (Edo State) il (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze ha confermato il diniego, da parte del Tribunale di Firenze, della protezione internazionale o umanitaria invocata per il timore, in caso di rimpatrio, di essere arrestato o comunque di subire la vendetta della famiglia di un bambino che aveva inavvertitamente investito, uccidendolo, nel riportare un’automobile al domicilio di un cliente;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sulla ritenuta non credibilità del ricorrente;

2.1. la censura è inammissibile in quanto incentrata sulla confutazione delle valutazioni di non credibilità del racconto sviluppate a pag. 1-3 della sentenza impugnata, le quali integrano un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per assoluta mancanza, apparenza o perplessità della motivazione, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza motivazionale e l’ammissibilità di una prospettazione alternativa circa le dichiarazioni rese (Cass. n. 28643/2020, n. 23497/2020, n. 13578/2020, n. 6897/2020, n. 5114/2020, n. n. 33858/2019, n. 21142/2019, n. 20580/2019, n. 11925/2019, n. 32064/2018, n. 30105/2018, n. 16925/2018, n. 8758/2017), diversamente risolvendosi la censura nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, però estranea all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

3. il secondo mezzo prospetta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Motivazione solo apparente. Omesso esame delle fonti informative attualizzate”, con riguardo alla ritenuta inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato in Edo State;

3.1. il motivo è complessivamente infondato, poichè la motivazione della sentenza impugnata raggiunge la soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019) e le censure motivazionali non rispettano i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. n. 19987/2017, n. 27415/2018, n. 6735/2020); peraltro, le contestazioni attengono a valutazioni di merito non scrutinabili in questa sede, tanto più che il ricorrente non evidenzia nelle C.O.I. allegate in ricorso, indubbiamente più aggiornate di quelle valutate dalla Corte territoriale, specifici elementi che potrebbero sovvertire la decisione impugnata (cfr. Cass. n. 22769/2020, n. 4037/2020, n. 13255/2020, n. 9230/2020, n. 13897/2019, n. 13449/2019, n. 11312/2019);

4. del tutto inammissibile è il terzo motivo, che denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in uno al “difetto di motivazione e travisamento dei fitti”, poichè veicola censure generiche sulla protezione umanitaria, anch’esse afferenti al merito, senza cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla non riconducibilità della protezione umanitaria a “generiche condizioni di povertà del soggetto, rapportate alla situazione di povertà del paese di provenienza”, oltre che sulla assenza di una effettiva integrazione sociale;

5. per analoghe ragioni è inammissibile il quarto mezzo, che, nel lamentare la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e 19, e art. 10 Cost., in uno alla “omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione socio-economica del paese; omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza”, reca censure generiche – talora afferenti affermazioni nemmeno rinvenibili nella decisione impugnata (v. pag. 23 ricorso) – e solleva questioni di merito, senza cogliere l’effettiva ratio decidendi sopra riferita;

6. al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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