Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12174 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14547-2018 proposto da:

COMUNE DI PANTELLERIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso

lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE DI TRAPANI;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO RICCARDO

MAROTTA;

– controricorrente –

contro

ATI CO.S.E.C. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2400/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Marsala condannò il comune di Pantelleria al risarcimento dei danni cagionati all’A.t.i. tra Cosec s.r.l. ed E.F. s.r.l., per l’illegittima sospensione dei lavori di un pubblico appalto; contestualmente, e in parziale accoglimento di un’azione di garanzia esperita dal comune, condannò la Telecom Italia s.p.a. a tenerlo indenne dall’esborso di un terzo della somma;

il comune propose appello col quale contestò sia il fondamento dell’azione principale (per essere la sospensione dei lavori avvenuta legittimamente), sia la limitazione dell’accoglimento dell’azione verso il terzo;

questi si costituì aderendo alla primaria censura del comune e proponendo, poi, appello incidentale in ordine alla propria responsabilità;

la corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello principale per violazione del termine breve ex art. 325 c.p.c., essendo stata la sentenza di primo grado regolarmente notificata al comune dall’A.t.i., e inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., l’appello incidentale di Telecom;

per la cassazione della sentenza il comune ha proposto ricorso in unico mezzo;

si è costituita con controricorso la sola Tim, Telecom Italia s.p.a., resistendo;

l’A.t.i. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 332,326,327 e 112 c.p.c., il comune sostiene che, essendo stato azionato nei confronti di Telecom un rapporto di garanzia impropria, la corte territoriale abbia errato nell’estendere la declaratoria di inammissibilità dell’appello anche ai capi della sentenza aventi a oggetto il suddetto rapporto;

il motivo è manifestamente infondato;

II. – il processo con pluralità di parti implica in generale l’unitarietà del termine della impugnazione, per cui la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti;

tale principio, come il ricorrente rammenta, trova applicazione quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero quando la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale (giurisprudenza costante:

indicativamente Cass. n. 2557-10, Cass. n. 2799-04); non anche invece dinanzi a cause scindibili o comunque indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio;

III. – il comune di Pantelleria erra tuttavia nel considerare scindibile la causa di garanzia per il sol fatto di essere stata azionata, nei confronti di Telecom, una garanzia impropria (id est, fondata su titolo diverso da quello posto al fondo del rapporto principale); erra perchè omette di considerare il contenuto delle difese rispettive e delle censure prospettate nell’ambito del giudizio di merito, dalle quali emerge invece l’esistenza del vincolo di dipendenza tra le cause, idoneo a determinare l’inscindibilità dei rapporti processuali anche allorchè si sia dinanzi a una chiamata in manleva (o in garanzia impropria);

è così da osservare che in sede di appello proposto dal comune era stato rimesso in discussione, col primo motivo, il rapporto principale, in base all’affermazione che la sospensione dei lavori era stata fatta legittimamente; e occorre anche dire che il chiamato, costituendosi, aveva aderito (già in primo grado) alla suddetta difesa, contestando oltre alla propria anche la responsabilità del chiamante;

non può sostenersi, allora, che la causa introdotta con la domanda di garanzia fosse scindibile e autonoma;

il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorchè il convenuto intenda esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all’attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e viene meno se (e solo se) l’impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale (v. Cass. n. 13684-06, Cass. n. 11055-09, Cass. n. 20552-14);

IV. – il ricorso va quindi rigettato e le spese poste a carico del comune soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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