Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12174 del 18/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Napoli, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Catalani n. 26, presso lo studio dell’avv.
D’Annibale Enrico, rapp.to e difeso dall’avv. FERRARI Fabio Maria,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Sarmetal dei F.lli Di Lorenzo Di Giustino s.n.c., in persona del
legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla via dei
Mille 61, presso lo studio dell’avv. Paudice Carmine, dal quale e’
rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 184/2007/18 depositata il 13/11/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 15/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Sarmetal dei F.lli Di Lorenzo Di Giustino s.n.c. contro il Comune di Napoli e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Napoli n. 118/3/06 aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS). Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 26 del 2004, art. 1 quater avendo la CTR affermato la intempestivita’ della notifica degli avvisi di liquidazione nonostante fosse intervenuta, con D.L. 30 dicembre 2004, n. 214 (rectius 314), la proroga dei termini al 31/12/2005.
La censura e’ infondata. La proroga, al 31/12/2005, dei termini per la notifica degli avvisi di liquidazione dell’ICI scadenti al 31/12/2004, limitatamente alle annualita’ di imposta 2000 e successive risulta disposta solo a seguito della L. n. 26 del 2005, art. 1 quater in vigore dal 3/3/2005.
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione in ordine alle eccezioni sollevate dal Comune.
La censura e’ inammissibile stante la mancata indicazione e trascrizione dei documenti a fondamento del ricorso. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, e’ infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche’ il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo,, cosi’ da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).
La censura e’ ulteriormente inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della Sarmental s.r.l. delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100.00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Sarmental s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010