Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12174 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3158/2015 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SISTO SALOTTI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PIACENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 796/2014 del GIUDICE DI PACE di PIACENZA,

depositata il 22.10.2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.L. propone ricorso per cassazione, illustrato ad memoria, contro la Prefettura di Piacenza, che non svolge difese, avverso la sentenza del GP di Piacenza che ha rigettato la sua domanda confermando il provvedimento area 3^ Pat di sospensione della patente per anni due con compensazione delle spese.

Il ricorso si articola in quattro motivi ma è preliminare il rilievo, come da proposta del relatore, della sua inammissibilità trattandosi di sentenza appellabile e non ricorribile in cassazione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 21.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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