Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12174 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11759-2020 proposto da:

D.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELENA TORDELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5969/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino senegalese D.A., nato a (OMISSIS) (nella zona di (OMISSIS)) il (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli ha accolto parzialmente l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli ex art. 702-ter c.p.c., dell’11/09/2017, riconoscendogli il diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari, fermo restando il diniego della protezione internazionale, essendo stato ritenuto non credibile il racconto del ricorrente circa il rifiuto di collaborazione con i ribelli che lottavano per l’autonomia del Casamance e l’arresto per taglio abusivo, sullo sfondo di rapporti difficili con il patrigno;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, poichè “la mancata fissazione dell’udienza, con conseguente mancata comparizione delle parti e mancato libero interrogatorio del ricorrente” avrebbe “portato ad una decisione di rigetto parziale delle domande (..) con palese violazione dell’art. 35-bis nel corso del giudizio di primo grado”;

2.1. la censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo dato comprendere esattamente quale sia la contestazione sollevata e se essa sia stata sottoposta alla Corte d’appello, che non ne fa menzione; in ogni caso, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal cd. decreto Minniti, art. 6, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (17/08/2017) quale non è quello in esame (il provvedimento della competente Commissione territoriale risulta notificato al ricorrente in data 03/02/2017 e l’atto di appello è stato notificato il 06/10/2017);

3. il secondo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 commi 6 e 19; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, nonchè omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo alla mancanza di accertamenti sulla situazione del Senegal e le “possibili discriminazioni” esistenti nella regione di provenienza, oltre che ai “fattori soggettivi di vulnerabilità del ricorrente”;

4. il terzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7 e 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 e art. 3, comma 8; art. 10 Cost.; Dir. n. 2004/83/CE, art. 8; Dir. n. 2001/95/UE, art. 8; art. 3 Cedu, per avere la Corte territoriale “formato il proprio convincimento sulla sola base della credibilità soggettiva del richiedente”, mentre “tutto il Senegal è interessato da un conflitto armato e da violenta indiscriminata”;

4.1. entrambi i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità, nella parte in cui: i) veicolano genericamente e indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. n. 26790/2018, n. 11222/2018, n. 2954/2018, n. 27458/2017, n. 16657/2017, n. 19133/2016); ii) non rispettano i canoni delle censure motivazionali di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multi- Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. n. 19987/2017, n. 27415/2018, n. 6735/2020); iii) non colgono la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, motivatamente incentrata sull’assoluto difetto di credibilità del ricorrente (ivi compresa la sua provenienza dal Casamance) e sulla relativa stabilità del Senegal, verificata attraverso le fonti del MAE – e ciò a prescindere dal suo inserimento nell’elenco dei cd. “paesi sicuri” di cui al D.M. del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 4 ottobre 2019, art. 1, applicabile solo ai ricorsi giurisdizionali presentati dopo la sua entrata in vigore (Cass. n. 25311/2020) – allegando fonti alternative risalenti agli anni 2015-2016; iv) trascurano clamorosamente l’avvenuto riconoscimento della protezione umanitaria; v) attengono a valutazioni di merito, sottratte al sindacato di legittimità (Cass. Sez. U, n. 34476/2019; Cass. n. 11863/2018, n. 29404/2017, n. 16056/2016); iv) difettano in più punti di autosufficienza;

5. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

6. ricorrono i presupposti processuali per la misura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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