Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12174 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. I, 06/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3172/2007 proposto da:

C.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AUTRU RYOLO Laura,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso l’avvocato CICCOTTI SABINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIBERTO Maurizio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per, in via preliminare,

riunione al ricorso n. 9790/08; inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. C.L. con ricorso 21 aprile 2000 chiedeva al tribunale di Messina che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con la sig.ra A.M.. La convenuta si costituiva chiedendo un assegno divorzile per sè ed un assegno in favore della figlia T., che dopo uno sfortunato matrimonio era tornata a vivere con lei. Il tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e poneva a carico dell’attore un assegno di Euro 250,00 mensili in favore della ex moglie, disattendendo ogni altra istanza. La sentenza veniva impugnata dal sig. C. che ne chiedeva la riforma in ordine all’attribuzione dell’assegno divorzile e, in via incidentale, dalla sig.ra A. che chiedeva un aumento di tale assegno. La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 5 luglio 2006, rigettava l’appello principale e in parziale accoglimento di quello incidentale aumentava l’assegno divorzile ad Euro 400,00 mensili. Il sig. C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 9 gennaio 2007 formulando tre motivi. La sig.ra A. resiste con controricorso notificato il 14 febbraio 2007.

Il collegio ha stabilito che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione all’accertamento della capacità reddituale della sig.ra A. e deduce che non sono state accolte le istanze istruttorie del ricorrente sul punto.

Con il secondo motivo si denuncia ancora insufficiente motivazione circa l’individuazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Si deduce altresì la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, chiedendosi in proposito che “la Corte voglia pronunciarsi sulla differenza tra il prospettato e censurato ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la forzata equiparazione, dal ricorrente ritenuta non conforme a diritto, dei redditi dei coniugi nonchè sui criteri e parametri idonei ad affermare la mancanza di mezzi adeguati”.

Con il terzo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione ed in parte omissione, in quanto “nella sentenza si afferma che, al fine di ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, a fronte del fatto nuovo costituito dal rilevante incremento reddituale dell’ A., si rendeva necessario triplicare l’entità dell’assegno divorzile determinato in via provvisoria”.

Inoltre la misura dell’assegno attribuito non sarebbe adeguatamente motivata e sarebbe sproporzionata rispetto all’assegno goduto in regime di separazione.

2. Il ricorso è inammissibile. Per un verso, infatti, i motivi con i quali si deducono vizi motivazionali sono privi della sintesi prescritta ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603) e per altro verso si sostanziano in censure attinenti ad elementi valutativi estranei al giudizio di legittimità. Quanto poi alla dedotta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, anche tale motivo è inammissibile, sostanziandosi nella formulazione di un quesito contenente un’affermazione non correlata alla “ratio decidendi” della sentenza e del tutto inconferente, non avendo la sentenza dato, ai fini della decisione sulla misura dell’assegno divorzile dovuto, alcun rilievo alla misura dell’assegno determinatè in sede di provvedimenti provvisori all’inizio del procedimento di divorzio, nè tale misura avendo alcun rilievo in relazione al disposto della L. n. 898 del 1970, art. 5.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro millecinquecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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