Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12173 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2295/2015 proposto da:

M.C., clettiv5imente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE,

5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MONICA GALASSO e MERCURIO

GALASSO;

– ricorrente –

contro

Z.O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO

RITO 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– Z.O.L. convenne in giudizio M.C., chiedendo la condanna delle convenuta all’arretramento del fabbricato realizzato sul fondo confinante ad una distanza inferiore di dieci metri da un suo fienile ed alla demolizione di un muro di contenimento eretto invadendo in parte una porzione del terreno di sua proprietà;

– la convenuta resistette alla domanda, deducendo che il fienile dell’attore era abusivo e che lo sconfinamento realizzato con il muro di contenimento era stato autorizzato dallo stesso;

– il Tribunale di Chieti rigettò le domande attoree;

– sul gravame proposto dallo Z., la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame, condannò la M. a demolire a sue spese il manufatto che invadeva la proprietà dell’appellante;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.C. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso Z.O.L.;

le parti hanno presentato memorie;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c. e art. 111 Cost., per averla la Corte di Appello condannata a demolire il muro di confine, ipotizzando la configurabilità di una donazione della striscia di terreno occupata di cui sarebbe difettata la forma scritta ad substantiam, nonostante il motivo posto dalla controparte a base dell’impugnazione si fosse fondato unicamente sulla inattendibilità del testimone che aveva confermato l’assenso da parte del Z. alla costruzione del muro di confine in quel punto) è manifestamente fondato, in quanto:

1) alla stregua di quanto dedotto dalla ricorrente alle pagine 6 e 7 del ricorso e dallo stesso resistente a pagina 9 del controricorso, l’unica censura sollevata dal Z. avverso il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata rigettata la sua domanda di demolizione e di arretramento della costruzione realizzata dalla M. in parte invadendo il suo fondo concerneva

l’inattendibilità del testimone di controparte escusso;

2) in questo senso si muove altresì il rilievo secondo cui sarebbe stata anomala la condotta dello Z. se avesse consentito con scrittura privata autenticata da un notaio la costruzione a distanza infralegale e solo oralmente uno sconfinamento in suo danno (pur sapendo che ciò avrebbe ridotto il proprio lotto al di sotto dei minimi edificabili);

3) in assenza di un’impugnativa negoziale, giammai i giudici di merito avrebbero potuto rilevare d’ufficio la nullità di un accordo orale di tal fatta;

4) è vero che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicchè non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016);

5) ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la questione della validità o meno dell’accordo verbale non era connesso con quella della inattendibilità del teste;

6) in definitiva, la corte aquilana ha rilevato motu proprio la configurabilità, nella fattispecie, di una donazione della striscia di terreno che era stata invasa dal manufatto e l’inammissibilità di una prova per testi fornita sul punto, senza che nessuna delle parti avesse neppure ipotizzato tale configurazione del rapporto tra esse intercorso e, soprattutto, senza che il Z. avesse eccepito la nullità della prova testimoniale raccolta;

il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 342 c.p.c., per aver la Corte di Appello posto a suo carico per intero le spese relative alla ctu espletata e per metà quelle processuali di entrambi i gradi del giudizio, nonostante la prima avesse avuto ad oggetto la pretesa risarcitoria di controparte rigettata e fossero stati rigettati tra dei quattro motivi di gravame proposti dallo Z.) resta assorbito nell’accoglimento del primo;

– il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente rinvio della causa, anche ai fini del governo delle spese processuali, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione soggettiva.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia la causa, anche ai fini del governo delle spese processuali, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione soggettiva.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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