Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12173 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2190/2015 proposto da:

F.M., P.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MESSINA N. 30, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

MANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato REMO PISANI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

R. G AROEALO 81, presso lo studio dell’avvocato FIAMMETTA FAGIOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO AMATO giusta procura

per atto Notaio Maurizio Marino di Verona del 18/10/2011, rep.

68980 in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1900/2014 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Augusto Manni (delega avvocato Pisani) difensore

dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Luana Guercini (delega avvocato Amato) difensore

della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

I debitori esecutati F.M. e P.E. proponevano opposizione all’atto di pignoramento immobiliare notificato loro da Capitalia Service JV s.r.l., sostenendo che non fosse stato preceduto dalla valida notifica del precetto presso la loro residenza e dalla comunicazione della intervenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione.

L’opposizione proposta veniva rigettata con la sentenza n. 1900 del 2014 pubblicata il 29.9.2014 dal Tribunale di Velletri (definita opposizione all’esecuzione esclusivamente nella dicitura a margine, relativa alla indicazione dell’oggetto).

I ricorrenti propongono due motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria con i quali lamentano: 1) la violazione delle norme di legge relative alla notifica, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la motivazione illogica e insufficiente; 2) la violazione delle norme sulla obbligatorietà della comunicazione del “passaggio a sofferenza” del loro debito, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Resiste Unicredit Credit Management s.p.a. con controricorso.

Diritto

LE REGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in merito all’ammissibilità del ricorso, si osserva che la sentenza impugnata, di primo grado, non qualifica espressamente l’opposizione proposta nel corpo della sentenza. Solo nella indicazione, a margine, dell’oggetto, è presente l’indicazione “opposizione all’esecuzione”. Non vale quindi, ai fini della verifica preliminare di ammissibilità del presente ricorso, il richiamo al principio dell’apparenza a fronte di una qualificazione meramente generica. Come affermato da Cass. n. 26919 del 2009, l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice “a quo”, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice “ad quem”, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione.

Ne consegue che la qualificazione dell’azione proposta, e di conseguenza del mezzo di impugnazione adottabile, spetta alla Corte di cassazione. Nell’esercizio di tale potere va dichiarato ammissibile il primo motivo di ricorso, relativo ad una opposizione agli atti esecutivi, mentre il secondo motivo di ricorso – relativo alla omessa preventiva comunicazione da parte dell’istituto bancario procedente della decadenza del debitore dal beneficio del terinine – costituisce oggetto di una opposizione all’esecuzione, perchè con esso si contesta la legittima formazione del titolo. Avverso la sentenza di primo grado nel punto in cui decide la questione avrebbe dovuto essere proposto appello Il secondo motivo è per questo motivo inammissibile.

Andando all’esame nel merito del primo motivo di ricorso, con esso i ricorrenti deducono la nullità della notifica dell’atto di precetto, in quanto la notifica vi è stata, ma è stata eseguita presso il Comune di domicilio contrattualmente eletto non da essi esecutati, accollanti del contratto di mutuo, ma dall’originario mutuatario:

deducono i ricorrenti che non essendo loro gli originari debitori ma essendo subentrati in virtù di accollo del mutuo, l’elezione di domicilio effettuata dall’originario debitore non fosse valida nei loro confronti.

Il motivo è fondato.

Come si evince dalla sentenza impugnata, la banca ha dapprima tentato, invano, di notificare il precetto alla residenza dei ricorrenti risultante da atti pregressi con la stessa banca, ove questi sono risultati sconosciuti, quindi ha effettuato un secondo tentativo di notifica presso la residenza degli esecutati accollanti risultante dall’atto di compravendita contenente l’accollo del mutuo notificato alla banca (che è poi l’indirizzo dell’immobile il cui acquisto è stato finanziato con il mutuo), dove pure i ricorrenti sono risultati sconosciuti, e quindi, residualmente, ha utilizzato l’elezione di domicilio presso il Comune di Velletri effettuata non dagli esecutati, che si sono accollati un mutuo già in essere, ma dagli originari mutuatari, riportata nel contratto di mutuo nel quale erano subentrati quali accollanti gli odierni ricorrenti, effettuando la notifica del precetto presso la casa comunale.

Nel far ciò, il tribunale ha fatto applicazione della normativa dettata in materia di mutuo fondiario. In base alla legge sul mutuo fondiario, il mutuatario ha l’obbligo di eleggere domicilio nel comune ove si trova il bene il cui acquisto è stato finanziato; in caso di accollo del mutuo, l’accollante subentra nella stessa posizione del precedente mutuatario e quindi quella elezione di domicilio vale anche nei suoi confronti e prevale anche sulla diversa elezione di domicilio contenuta nel contratto di compravendita o anche nell’atto di assunzione del mutuo (l’art. 20 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, R.D. 16 luglio 1905, n. 646, prevede, con disposizione imperativa non derogabile dalle parti, che l’acquirente debba notificare all’istituto mutuante gli estremi dell’acquisto dell’immobile ipotecato a garanzia del mutuo che egli si è accollato, eleggendo domicilio nel luogo del tribunale nel cui circondario sono situati i fondi, al fine di consentire all’istituto mutuante di procedere contro di lui nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l’originario mutuatario. Pertanto, agli effetti dell’esecuzione forzata, il domicilio eletto con tale notificazione (nella specie, casa comunale) prevale sulla residenza effettiva e sul domicilio dichiarati nell’atto di assunzione del mutuo e nello stesso atto di notificazione (Cass. n. 2504 del 1975)).

Tuttavia, nel caso in esame non si trattava di un mutuo fondiario ma di un mutuo edilizio (come puntualizzato nello stesso controricorso).

Non rientrando l’ipotesi in esame nella speciale disciplina sopra sinteticamente ricostruita e derogariva rispetto alle regole ordinarie, la notifica del precetto doveva essere effettuata secondo quanto previsto dall’art. 480 c.p.c., ovvero alla parte personalmente ex artt. 137 c.p.c. e segg., ovvero nel suo indirizzo di residenza o nel domicilio eletto nell’atto di accollo del mutuo) e non nel domicilio suppletivo indicato nel contratto di mutuo dal mutuatario originario. L’accollante subentra nelle obbligazioni sostanziali del mutuatario a mezzo dell’accollo notificato ed accettato dall’istituto bancario (che ha anche provveduto a frazionare il mutuo) ma non nella intera posizione del precedente mutuatario, ed in particolare non produce effetti nei suoi confronti l’elezione di domicilio compiuta dal mutuatario nel contratto di mutuo ai fini di indirizzare tutte le comunicazioni eventualmente provenienti dalla banca nei suoi esclusivi confronti.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in accoglimento del primo motivo e la causa rimessa al tribunale di Velletri in diversa composizione affinchè esamini la proposta opposizione a precetto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa e rinvia per quanto di ragione al Tribunale di Velletri in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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