Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12172 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Napoli, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla Via Catalani n. 26, presso lo studio dell’avv.

Enrico D’Annibale, rapp.to e difeso dall’avv. FENARI Fabio Maria,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Sarmetal dei F.lli Di Lorenzo Di Giustino s.n.c., in persona del

legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla Via dei

Mille 61, presso lo studio dell’avv. PAUDICE Carmine, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 185/2007/18 depositata il 13/11/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Sarmetal dei F.lli Di Lorenzo Di Giustino s.n.c. contro il Comune di Napoli è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Napoli n. 119/3/06 aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. 12/154 ICI 2002. Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 26 dl 2004, art. 1 quater, avendo la CTR affermato la intempestività della notifica degli avvisi di liquidazione nonostante fosse intervenuta, con D.L. 30 dicembre 2004, n. 214 (rectius 314), la proroga dei termini al 31/12/2005.

La censura è infondata. La proroga, al 31/12/2005, dei termini per la notifica degli avvisi di liquidazione dell’ICI scadenti al 31/12/2004, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive risulta disposta solo a seguito della L. n. 26 del 2005, art. 1 quater, in vigore dal 3/3/2005.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione in ordine alle eccezioni sollevate dal Comune.

La censura è inammissibile stante la mancata indicazione e trascrizione dei documenti a fondamento del ricorso. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

La censura è ulteriormente inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della Sarmental s.r.l. delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100.00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Sarmental s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA