Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12172 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12836/2015 proposto da:

EMME CI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. FABIO

QUADRI e domiciliata in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

M.G., P.S., M.C.,

C.S., M.M., ICT DI T.G.B. & G.

SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1553/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1 M.G., P.S., Ca.Pi., M.C., C.S., M.M. e Mo.Ma. convennero in giudizio la Emme. Ci. s.r.l. in liquidazione, chiedendo la condanna della stessa al rimborso parziale del prezzo corrisposto ed al ristoro dei danni derivati dai difetti riscontrati negli appartamenti realizzati dalla prima (che li aveva altresì ad essi venduti) tramite appalto conferito alla e la ICT di T.G.B. & G. s.n.c.;

1.2 La convenuta contestò la pretesa, proponendo domanda di garanzia nei confronti della ICT s.n.c. (che chiese di chiamare in causa); eccepì inoltre la decadenza;

1.3 Il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ma la Corte di Appello di Milano in accoglimento del gravame proposto dagli originari attori – ad esclusione di Ca. e Mo. – condannò la Emme.Ci. s.r.l. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 47.229,78 secondo le indicazioni del consulente tecnico e condannò altresì la ICT s.n.c. a tenere indenne la convenuta di quanto corrisposto agli appellanti.

1.4 Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Emme. Ci. s.r.l. in liquidazione sulla base di quattro motivi, mentre i M., la P., il C. e la ICT non hanno svolto attività difensiva

La ricorrente ha depositato memoria.

2.1 Col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di Appello pronunciata sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c..

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014);

Nel caso di specie, la società ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, la propria comparsa di costituzione in appello, nonchè l’atto di appello della controparte.

2.2 Col secondo motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 183 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto tempestiva la domanda di risarcimento danni proposta, ai sensi dell’art. 1669 c.c., dagli originari attori solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado perchè con l’atto di citazione si era invocata solo la garanzia di cui all’art. 1667 c.c..

Il motivo è manifestamente infondato.

E’ vero che in tema di appalto, le norme contenute nell’art. 1667 (garanzia dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera) e art. 1669 (responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili) del codice civile disciplinano fattispecie del tutto diverse tra loro, atteso che, mentre la prima ha natura contrattuale, la seconda, pur presupponendo un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata e di tutelare, soprattutto, l’incolumità personale dei cittadini (Sez. 1, Sentenza n. 6393 del 15/07/1996).

E’ però altrettanto vero che è compito esclusivo del giudice del merito la qualificazione giuridica della domanda e che, sempre per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (tra le varie, Sez. 6-1, Sentenza n. 118 del 07/01/2016 Rv. 638481; Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011 Rv. 620426; Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2010 Rv. 611340).

Nel caso in esame, il ricorso sollecita una interpretazione formale del contenuto della domanda, valorizzando il collegamento – nell’atto di citazione della norma dell’art. 1669 c.c., ai soli canali di gronda e al manto di copertura, mentre invece la Corte d’Appello, pur richiamando le pagine 5 e 6 dell’atto introduttivo, è pervenuta a ben diverse conclusioni, ritenendo comunque invocato il disposto dell’art. 1669 c.c., con riferimento all’intera vicenda.

Il problema si sposta allora sulla motivazione, ma un tale il vizio non è dedotto e non più denunziabile ex art. 360 c.p.c., n. 5.

c) in ogni caso, quanto alla censura sul risarcimento per equivalente avanzata in sede di conclusioni, costituisce una semplice emendatio libelli la richiesta di risarcimento per equivalente, allorchè sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica, ciò anche nelle obbligazioni contrattuali (Sez. 3, Sentenza n. 12964 del 16/06/2005); ne consegue che costituisce una mera emendatio libelli, consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell’atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica (Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014);

2.3 E’ fondato invece il terzo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in connessione all’art. 1669 c.c., per avere la Corte di Appello riconosciuto agli appellanti, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 47.466,21 determinata dal CTU e comprensiva anche dei danni spettanti ai due originari attori Mo. e Ca. che avevano prestato acquiescenza alla sentenza di rigetto di primo grado, passata quindi in giudicato nei loro confronti.

Osserva il Collegio che, pur non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcun accenno alla partecipazione al giudizio di primo grado di Mo. e Ca. (estranei invece a quello di gravame), tuttavia nel ricorso si individuano nominativamente gli attori che avevano promosso il giudizio di primo grado (e tra essi figuravano anche Ca. e Mo.). Del resto la citazione introduttiva è agli atti del processo.

Ebbene, la liquidazione del danno comprensivo anche del pregiudizio subito da chi non aveva impugnato la sentenza (accettando così la statuizione dei rigetto) non è corretta perchè si risolve in un ingiustificato arricchimento per la parte avente diritto al risarcimento e sotto tale profilo la sentenza deve essere cassata: il giudice di rinvio accerterà l’esatto ammontare dei danni riportati dai singoli appellanti escludendo le somme relative alle riparazioni degli immobili di altri soggetti.

2.4 L’accoglimento del terzo motivo (che comporta una rideterminazione del quantum) assorbe logicamente l’esame del quarto ed ultimo motivo, col quale si deduce la violazione degli artt. 1223, 1284, 1669 e 2056 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che gli interessi compensativi e la conseguente rivalutazione fossero dovuti dal marzo del 2004, non considerando che il c.t.u. aveva invece quantificato l’importo dovuto già attualizzandolo alla data del 9.8.2006.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Milano, rimedierà ai citati errori e provvederà all’esito anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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