Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12172 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5614/2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO

ANDRONICO 25, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRECO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA MASSIMINO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TF COSTRUZIONI EDILI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 47, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO BOTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA CAMPANA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9476/2013 del TRIBUNALE di MILANO del

3/07/2013, depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Annalisa Giacchino (delega avvocato Francesca

Massimino) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e

non eccepisce nulla sulla richiesta dell’avvocato Botta;

udito l’Avvocato Bruno Botta (delega avvocato Nicola Campana)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti chiede

il rigetto del ricorso con condanna alle spese, nonchè conclusioni

con dichiarazione di antistatilità in caso di liquidazione nel

presente giudizio in favore dell’avvocato Campana.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L.G. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la s.r.l. TF Costruzioni Edili, ma notificando alla s.p.a. di identica denominazione, e avverso la sentenza n. 9476 del 3 luglio 2013, emessa in primo grado inter partes dal Tribunale di Milano.

Il ricorso è stato proposto dopo la declaratoria, da parte della Corte di Appello di Milano, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., del 1 luglio 2014, dell’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la suddetta sentenza di primo grado.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la s.p.a. TF Costruzioni Edili, nei cui confronti risulta pronunciata la sentenza impugnata.

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell’art. 380-

bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

3.1. Sia nell’intestazione del ricorso, sia successivamente parte ricorrente non ha allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non gli sarebbe stata comunicata.

Ora, il terzo comma dell’art. 348-ter c.p.c., prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348-ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, allude a quello di cui dell’art. 325 c.p.c., comma 2.

Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Nella specie la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza non le sarebbe stata comunicata ed ha notificato il ricorso nel febbraio del 2015, cioè ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, sebbene considerati anche al lordo della sospensione dei termini per il periodo feriale del 2015.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione, l’impugnazione non appare tempestiva già sulla base della sola lettura del ricorso, giacchè, essendo la comunicazione possibile dalla data della pubblicazione, la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attività assertiva carente dell’allegazione della sua tempestività (salva la dimostrazione di mancanza della comunicazione o di sua effettuazione in un momento tale che il ricorso possa considerarsi tempestivo).

3.2. Peraltro, nel ricorso non si enuncia nemmeno di avere prodotto copia autentica dell’ordinanza della Corte territoriale e, nell’esposizione del fatto, neppure si dice quali fossero stati i motivi dell’appello, indicazione necessaria per rispettare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non potendosi neppure comprendere se le questioni ora sollevate contro la sentenza di primo grado con esse erano state al giudice d’appello devolute (si vedano già le ordd. nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014 di questa Corte).

Sicchè si configura anche e comunque inammissibilità per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria del ricorrente ha mosso rilievi del tutto inidonei a criticarle validamente.

Infatti:

a) parte ricorrente sostiene che la formula usata nel ricorso, là dove si sarebbe fatto riferimento al non essere stata notificata l’ordinanza, andrebbe intesa in senso lato, cioè come comprensiva dell’allegazione della mancata comunicazione: senonchè nel ricorso non v’è traccia di allegazione della mancata notificazione dell’ordinanza, bensì si allude espressamente al fatto che non sarebbe stata notificata la sentenza di primo grado (terzultimo rigo della prima pagina), sicchè la deduzione è incomprensibile, non senza che debba rilevarsi che, se pure fosse stato detto che l’ordinanza non era stata notificata, si sarebbe trattato di allegazione del tutto inidonea ad essere intesa come comprensiva di quella della mancata comunicazione, posto che la comunicazione è atto del cancelliere e la notificazione atto che nella specie si riferisce ad un’iniziativa della parte;

b) sostiene ancora parte ricorrente di avere prodotto l’ordinanza della Corte territoriale, ma la relazione ha osservato che nel ricorso non ne era stata indicata la produzione e non che non era stata prodotta;

c) adduce ancora che sarebbe privo di fondamento il rilievo dell’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3, ma non solo sì astiene dall’indicare se e dove nel ricorso si era fatto riferimento ai motivi dell’appello, ma, inoltre, omette di considerare le ampie ed esaustive considerazioni della giurisprudenza richiamata dalla relazione.

Si deve, poi, rilevare che parte ricorrente non ha raccolto la sollecitazione a dare dimostrazione della mancanza della comunicazione oppure di una sua esecuzione avvenuta in un momento per cui la proposizione del ricorso sarebbe stata utile: in proposito è sufficiente osservare che all’uopo sarebbe stato sufficiente ottenere il rilascio di una certificazione della cancelleria della Corte d’Appello di Milano e la produzione sarebbe stata possibile fino all’adunanza della Corte.

Si aggiunga che in sede di impugnazione è onere di chi esercita il diritto di impugnazione dare dimostrazione della tempestività del suo esercizio, essendo essa condizione di ammissibilità dell’impugnazione, e, pertanto, essendo nella specie tale esercizio regolato in primis come possibile per effetto di atto induttivo del decorso del relativo termine risalente all’ufficio a quo la dimostrazione della tempestività ben può avvenire tramite ottenimento di certificazione della cancelleria di quell’ufficio che evidenzi che una comunicazione non vi sia stata prima della notificazione del ricorso o che vi sia stata in un momento per cui la notificazione del ricorso sia avvenuta nel termine di sessanta giorni.

L’esistenza del potere di rilievo ufficioso della inammissibilità dell’impugnazione esclude ogni rilevanza dell’atteggiamento di mancata contestazione della tempestività da parte del resistente, non senza che debba osservarsi che altrimenti l’effettività della formazione della cosa giudicata formale, che ha rilievo pubblicistico, sarebbe rimessa al volere comune delle parti.

Si osserva ancora che da informativa richiesta alla Cancelleria della Corte di Appello di Milano dalla Cancelleria di questa Corte, è emerso che l’ordinanza venne effettivamente comunicata a mezzo PEC lo stesso giorno del deposito, sia all’Avvocato Giorgio Lo Verde domiciliatario in Milano del difensore del Leccese nel giudizio di appello, sia all’Avvocato Di Zozza, difensore.

Onde è emersa anche in concreto la dimostrazione che l’esercizio del diritto di impugnazione è stato tardivo.

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per lege. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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