Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12172 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10094-2020 proposto da:

I.E.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2667/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano I.E.I., nato in (OMISSIS) (Imo State) il (OMISSIS) e vissuto dapprima a (OMISSIS) (sud-est della Nigeris) e poi a (OMISSIS) (Anambra State), ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze ha confermato il diniego, da parte del Tribunale di Firenze, della protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato per il timore di essere ucciso, in caso di rimpatrio, dagli esponenti di una “confraternita” che, pur essendo cristiano-cattolico, aveva iniziato a frequentare, venendo picchiato e coartato;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con il primo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e art. 14, lett. c), nonchè “omesso esame di un fatto decisivo quale la situazione esistente nell’area dell’Imo State (Nigeria) e omessa attività istruttoria”, per non avere la Corte d’appello utilizzato fonti aggiornate e attendibili nell’escludere la protezione sussidiaria;

2.1. la censura è inammissibile, poichè la Corte d’appello ha in realtà utilizzato e valutato qualificate e aggiornate a gennaio 2019, anche tenendo conto della diversa fonte allegata dal ricorrente anche in questa sede (Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione svizzera, aggiornata al luglio 2018), sicchè il motivo mira semplicemente ad una nuova valutazione di merito, inammissibile in questa sede;

3. il secondo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè omessa motivazione sulla protezione umanitaria cui il ricorrente avrebbe diritto “per il vissuto riportato, sebbene, erroneamente non creduto dal Giudice di primo grado e anche dalla Corte d’appello” e avrebbe “dato prova nel territorio di un significativo percorso di integrazione, anche questo ingiustamente sminuito dal Tribunale di Firenze e non compreso dalla Corte d’appello di Firenze”;

3.1. la censura presenta analoghi profili di inammissibilità poichè, senza confrontarsi con la motivazione sulla ritenuta non credibilità del narrato, involge questioni valutative del merito, peraltro anche in questo caso senza rispettare i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. n. 19987/2017, n. 27415/2018, n. 6735/2020);

4. nulla sulle spese, in assenza di difese dell’intimato; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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