Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12171 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Angelico n. 97, presso l’avv. Leone Gennaro, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 201/38/07, depositata il 13 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. P.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 210/38/07, depositata il 13 settembre 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti ai fini IRPEF, con cui l’Ufficio aveva elevato la plusvalenza derivata dalla cessione dell’azienda da parte del contribuente, con riferimento al valore dell’avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro, la cui lite era stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Con i due motivi di ricorso si denuncia, rispettivamente, la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10 e la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, e art. 306 c.p.c., formulando i seguenti quesiti di diritto: a) se sussiste violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti e del principio del legittimo affidamento del contribuente e della correttezza e buona fede nel comportamento della Amministrazione, L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 10 che prima propone con provvedimento legislativo la definizione stragiudiziale di una lite pendente e poi utilizza il titolo transatto per fondarne i presupposti per la irrogazione di una diversa imposta e se sussisteva nella fattispecie l’obbligo di motivare il nuovo accertamento, prescindendo totalmente da quello transatto e definito; b) se il disposto della L. n. 289 del 2002, art. 16 e la intervenuta declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ha comportato la sostituzione del titolo controverso e cioè dell’avviso di accertamento di valore con altro titolo transattivo (il concordato), con conseguente caducazione e perdita di efficacia dell’accertamento di valore.

I motivi appaiono manifestamente infondati.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, dimostrando (anche con ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (Cass. nn. 14448 del 2000, 19548 e 21055 del 2005, 4057 e 12899 del 2007); si è altresì precisato che la diversità dei tributi, escludendo la necessaria coincidenza dei predetti valori, comporta che la riduzione eventualmente conseguente alla definizione in via agevolata del valore di mercato inizialmente assunto come parametro per l’accertamento non spiega alcuna incidenza ai fini della determinazione della plusvalenza, consistendo quest’ultima nella differenza tra il valore di acquisto e quello di cessione del bene (Cass. n. 4057/07 cit.).

Ne deriva, in sostanza, sulla scorta dei detti principi, da un lato che legittimamente l’Ufficio basa l’avviso di accertamento ai fini IRPEF sul richiamo a quello emesso ai fini dell’imposta di registro, e, dall’altro, che appare fuori luogo il riferimento al principio dell’affidamento e della buona fede, stante l’autonomia dei due tributi e dei relativi accertamenti, e la conseguente ininfluenza, sulla controversia relativa al primo, della circostanza che quella relativa al secondo si sia stata definita con dichiarazione di estinzione per condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16 (definizione che prescinde da qualsivoglia valutazione di merito da parte dell’Amministrazione).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, poichè il controricorso dell’Agenzia delle entrate è inammissibile per tardività, essendo stato notificato in data 2 dicembre 2008, a fronte della notifica del ricorso avvenuta il 22 ottobre 2008 (con la conseguenza che l’ultimo giorno utile era il 1 dicembre, non festivo).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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