Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12171 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10720-2015 proposto da:

B.P.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI IMMOLA;

– ricorrente –

contro

GOLDENGAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE

GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO MENCARELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1156/2014 del TRIBUNALE di MACERATA,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Con atto di riassunzione la Goldengas s.p.a. convenne B.P.W. davanti al Giudice di Pace di Tolentino, chiedendo in via principale il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo già proposta dal B. davanti al Giudice di Pace di Senigallia (dichiaratosi incompetente per territorio) e la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 1.833,87 o della minor somma ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivo per una fornitura di gas.

Il convenuto eccepì innanzitutto l’inammissibilità della domanda, deducendo la litispendenza con riferimento al giudizio di appello – pendente davanti al Tribunale di Ancona sez. dist. Senigallia – contro la sentenza del Giudice di Pace di Senigallia per omessa revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese.

2 Il Giudice di Pace di Tolentino dichiarò inammissibile la domanda dell’attore ravvisando un rapporto di pregiudizialità con l’appello pendente davanti al Tribunale di Ancona sez. dist. Senigallia, ma questa decisione è stata riformata dal Tribunale di Macerata che, accogliendo parzialmente l’appello della Goldengas, ha dichiarato invece l’ammissibilità senza provvedere alla conseguente condanna, per non avere l’appellante svolto richieste istruttorie nelle proprie conclusioni. Il Tribunale ha invece rigettato l’appello incidentale del B. con cui si riproponeva l’eccezione di difetto di procura nell’atto di riassunzione della Goldengas e ha infine condannato l’appellato alle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della sentenza ricorre B.P.W. sulla base di tre motivi a cui resiste con controricorso la Goldengas s.p.a., che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi; la parte ricorrente ha depositato memoria;

4.1 Si rende opportuno per ragioni di priorità logica partire dal secondo motivo del ricorso principale con cui si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c., art. 125 c.p.c., comma 2, e art. 182 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento, per avere il giudice di appello ritenuto valida la procura ad litem dell’atto di citazione in riassunzione, nonostante l’atto si fosse limitato a richiamare quella apposta a margine del ricorso per D.I., nell’ambito cioè di un giudizio diverso ed autonomo e definito. Ritiene invalida la nuova procura rilasciata in data 22.11.2011.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la riassunzione della causa dinanzi al giudice individuato come competente non comporta la necessità di una nuova procura ad litem, atteso che quella relativa all’atto introduttivo del giudizio autorizza il difensore anche alla riassunzione senza che all’uopo occorra il rilascio di una nuova procura (Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008; Sez. L, Sentenza n. 9890 del 05/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 2745 del 12/05/1979). E nel caso di specie risulta che la procura conferita al difensore a margine del ricorso monitorio lo autorizzava anche alla riassunzione.

4.2 Venendo all’esame del primo motivo del ricorso principale, osserva il Collegio che il B. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, 637 e 645 c.p.c.e la conseguente nullità del procedimento, per aver il Tribunale ritenuto che il giudizio di appello da lui instaurato al fine di conseguire la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo – a seguito della sentenza di incompetenza territoriale emessa dal giudice di prime cure – fosse autonomo e non pregiudiziale rispetto a quello di accertamento del credito azionato dalla Goldengas s.p.a.: a suo dire, invece il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza tra gli stessi e, per l’effetto, confermare la declaratoria di inammissibilità della domanda di controparte pronunciata dal giudice di primo grado.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Come più volte affermato in giurisprudenza l’interesse all’impugnazione inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, v. Sez. U, Sentenza n. 12637 del 19/05/2008 Rv. 603219).

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad affermare (v. pag. 16) che l’altro giudizio di appello si è concluso davanti al Tribunale di Ancona con sentenza di revoca del decreto ingiuntivo 428/2010 ormai passata in giudicato, ma non spiega quale concreto vantaggio egli oggi otterrebbe da una non più attuale declaratoria di inammissibilità della avversa domanda (essendo cessata ogni ipotetica ragione di pregiudizialità o litispendenza), sicchè la sua richiesta finirebbe in sostanza solo per procrastinare ulteriormente l’accertamento del diritto di credito vantato dalla società fornitrice, certamente non escluso dalla sentenza passata in giudicato (non risultando affatto deciso – nè poteva esserlo – il merito della pretesa creditoria).

A ciò aggiungasi – e questo rilievo tronca ogni ulteriore discussione – che il Tribunale non aveva emesso nessuna pronuncia di condanna nei suoi confronti, ma solo una sentenza di ammissibilità della domanda, insuscettibile di essere portata ad esecuzione, come dimostra il fatto che di tale decisione si duole, come si vedrà appresso, l’altra parte.

4.3 Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando la violazione dell’art. 91 c.p.c., si duole della condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

Di tale censura si dirà appresso.

5.1 Venendo all’esame del ricorso incidentale della Goldengas, col primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda da essa svolta in grado di appello inerente al merito della controversia, nonchè l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dalle risultanze istruttorie – prove testimoniali – emerse nel corso del procedimento di primo grado, con conseguente omessa pronuncia sulla fondatezza della pretesa creditoria da essa avanzata.

5.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 1, nonchè la violazione del principio di non contestazione, per aver la Corte di Appello escluso la ripetizione delle somme corrisposte alla controparte, a titolo di rifusione delle spese legali, in ottemperanza della sentenza del giudice di primo grado, nonostante l’avvenuto pagamento e la sua misura non fossero state contestate;

6 Il primo motivo appare manifestamente fondato perchè, come risulta dalla ricostruzione contenuta a pagina 11 ed a pagina 12 del controricorso, nel giudizio di primo grado era stata svolta una regolare attività istruttoria deposito di documenti ed escussione di due testi di parte attrice e di un teste di parte convenuta – con la conseguenza che il tribunale, una volta dichiarata ammissibile la domanda proposta dalla Goldengas s.p.a., si sarebbe dovuto pronunciare anche sul merito e, dunque, sulla fondatezza o meno della domanda di pagamento e adottare le conseguenti pronunce (di condanna o di rigetto), posto che l’appellante aveva chiesto espressamente la condanna al pagamento di somme (v. conclusioni) ed aveva argomentato sulle risultanze istruttorie. A tale lacuna occorre porre rimedio.

In conclusione, respinti i primi due motivi di ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso incidentale accolto, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Macerata in persona di diverso magistrato, anche ai fini del governo delle spese del presente giudizio di legittimità. Resta logicamente assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale (entrambi riguardanti la pronuncia sulle spese).

PQM

rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese processuali, al Tribunale di Macerata in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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