Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12171 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 14/06/2016), n.12171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1690/2015 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO CONTICELLI, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.T.E.R. – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS) (già I.A.C.P.), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivemtne domiciliata in ROMA,

VIA I. VIVANTI 157, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PUGGIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA PARADISO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di VITERBO depositato il 09/12/2014 (r.g. n. 1664 /13);

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO, il quale chiede che Codesta Suprema Corte voglia

annullare il provvedimento del Tribunale di Viterbo dichiarativo

della litispendenza, dichiarando altresì la competenza del medesimo

Tribunale di Viterbo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. N.M. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro l’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Ediliza Residenziale Pubblica della Provincia di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 9 dicembre 2014, con cui il Tribunale di Viterbo ha dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione dal ruolo riguardo alla controversia da lui introdotta contro l’intimata nel maggio del 2013 per ottenere l’accertamento della illegittimità del provvedimento del direttore generale del’A.T.E.R. n. 117 del 2007, che l’aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per violazione della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 13, comma 1, lett. b), cioè nel presupposto che non abitasse stabilmente l’alloggio.

Il relativo giudizio era stato introdotto in riassunzione nel 2013 dal ricorrente a seguito di declaratoria del difetto di giurisdizione a favore dell’A.G.O. fatta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza del luglio del 2012 riguardo al ricorso da lui proposto nel febbraio del 2008 per ottenere l’annullamento del suddetto provvedimento.

La litispendenza è stata dichiarata dal Tribunale di Viterbo sull’assunto della pendenza davanti alla Corte di Appello di Roma fra le stesse parti e con lo stesso oggetto della controversia in grado di appello introdotta dallo stesso N. avverso la sentenza del febbraio 2012, con cui lo stesso Tribunale di Viterbo, provvedendo nella contumacia del N. sulla domanda introdotta nel luglio del 2008 dall’A.T.E.R. per ottenere, previo rilievo di essere proprietario dell’alloggio e della decadenza dall’assegnazione del N., la sua condanna al rilascio dell’unità immobiliare, l’aveva accolta.

2. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria l’A.T.E.R..

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell’art. 380-

ter c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne è stata notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. In via preliminare va rilevato che la memoria della resistente è stata depositata oltre il termine di cui dell’art. 47 c.p.c., u.c., come ha eccepito nella sua memoria il ricorrente. L’eccezione determina l’impossibilità di tenere conto della memoria (Cass. (ord.) n. 17842 del 2914, da ultimo) e, pertanto, dee considerarsi tamquam non esset l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di regolamento formulata dalla resistente in ragione della circostanza che il provvedimento impugnato non ha provveduto sulla competenza.

Eccezione, peraltro, priva di pregio, atteso che la pronuncia sulla litispendenza o sulla continenza sono decisioni che, in quanto incidenti sulla competenza, sono senza dubbio impugnabili ai sensi dell’art. 42 c.p.c. (si veda, ex multis e da ultimo, Cass. sez. un. 17443 del 2014).

2. Ritiene il Collegio che le conclusioni del Pubblico Ministro possano essere condivise quanto all’approdo finale della declaratoria di inesistenza della ragione di litispendenza, sebbene per ragioni diverse da quelle da detto Ufficio prospettate.

Invero, fra la causa di cui è stata dichiarata la litispendenza e quella pendente in sede di appello la relazione non è di identità e, dunque, riconducibile al concetto di litispendenza, bensì di continenza.

Deve considerarsi che nella causa pendente in appello è vero che l’A.T.E.R. aveva agito proponendo una domanda di condanna al rilascio che aveva come presupposto la legittimità del provvedimento dichiarativo della decadenza e che, quindi, postulava l’accertamento positivo di tale legittimità come premessa dell’accertamento negativo del diritto di occupare l’immobile in capo al N..

Ma, in aggiunta a tale petitum di accertamento negativo, nella detta causa era stato introdotto anche un petitum di condanna al rilascio, come conseguenza del primo.

Nella causa di cui è stata dichiarata la litispendenza il N. ha chiesto l’accertamento della illegittimità del detto provvedimento e, dunque, un accertamento di segno opposto, cioè positivo quanto all’esistenza del suo diritto di occupare l’immobile.

Ora, la relazione fra due domande, una di accertamento positivo ed una di accertamento negativo, è certamente riconducibile alla litispendenza (si veda già Cass. n. 1337 del 1965; mentre diversa è la soluzione per la c.d. litispendenza internazionale: si veda Cass. sez. un. n. 11532 del 2009, ma per ragioni inerenti all’interpretazione del diritto comunitario).

Senonchè, allorquando alla domanda di accertamento positivo di un diritto si accompagni la richiesta di una tutela condannatoria sebbene giustificata dall’accertamento della sua esistenza, la domanda contiene oltre che un petitum di mero accertamento, un petitum di condanna e, pertanto, la relazione fra le due cause vede la seconda contenere la prima, in quanto è più ampia.

La relazione fra le due cause è, dunque, di continenza e non di litispendenza, perchè manca l’identità delle cause (si veda Cass. sez. un. n. 5295 del 1998, secondo cui: “E’ da escludersi (per mancata identità di “petitum”) la litispendenza tra cause aventi ad oggetto, rispettivamente, il mero accertamento negativo della sussistenza di una obbligazione, e l’accertamento della sussistenza e della validità della medesima obbligazione nonchè la richiesta di condanna della controparte all’adempimento (ovvero al risarcimento dei danni da inadempimento).”, in senso conforme: Cass. sez. un. n. 5758 del 1998).

Il Tribunale di Viterbo ha, dunque, errato nel ravvisare una relazione di litispendenza fra le cause, in quanto la relazione era di continenza.

2.1. Va considerato che nel caso di specie la relazione di continenza fra le due cause si atteggia nel senso che dal punto di vista cronologico quella introdotta per prima fu certamente quella instaurata dal N. davanti al giudice amministrativo, dovendosi all’uopo fare riferimento, in ossequio alle implicazioni della traslatio da una giurisdizione all’altra (espresse ora nella L. n. 69 del 2009, art. 59 e nell’art. 11 c.p.a.), necessariamente a detta instaurazione.

Si tratta di vedere se se agli effetti dell’applicazione dell’art. 39, comma 2, tale anteriorità cronologica possa essere assunta come dirimente allorquando si debba fare applicazione del criterio della prevenzione da essa supposto quando allude al giudice preventivamente adito.

La risposta dev’essere negativa.

L’art. 59 citato dice che la traslatio fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda come se fosse stata fatta davanti alla giurisdizione che si sarebbe dovuta adire.

Ne consegue che, ancorchè la stessa norma parli di riproposizione della domanda perchè la traslatio si realizzi, l’effetto processuale di essa, nel senso di determinazione del momento della pendenza della lite, risale al momento della proposizione davanti alla giurisdizione originariamente adita.

Ne discende che dal punto di vista della prevenzione la causa anteriore è quella già introdotta davanti al giudice amministrativo.

Tuttavia, l’art. 39, comma 2, quando fa riferimento al criterio della prevenzione e gli riconosce, se il giudice preventivamente adito è competente anche sulla seconda causa, la forza di attrarre la competenza sulla seconda ed applica il criterio opposto in caso contrario, attribuendo alla seconda causa la forza attraente, suppone una regola che scatta in presenza di radicazione della cause davanti a due diversi uffici e che, quindi, nell’ipotesi di causa anteriore traslata da altra giurisdizione la riassunzione sia avvenuta davanti ad un ufficio diverso da quello dinanzi al quale davanti all’a.g.o.

pendeva la causa successiva.

Nel caso di specie, invece, poichè sulle due cause sussisteva la competenza in primo grado sempre del Tribunale di Viterbo, tanto che la causa traslata dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria è stata introdotta davanti a quel Tribunale, se si fosse realizzata la contemporanea pendenza di esse davanti al detto Tribunale, se ne sarebbe dovuta disporre la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., atteso che la continenza è pur sempre una relazione di connessione in senso lato riconducibile al disposto di quella norma. La riunione si sarebbe dovuta dispone compatibilmente con lo stato del procedimento introdotto dopo, ma trattato prima davanti al giudice ordinario e, dunque, progredito.

Se le cause fossero state di competenza di distinti tribunali o di diversi uffici, e, dunque, la seconda (in senso cronologico) fosse stata introdotta direttamente, la prima (in senso cronologico) con la riassunzione, qualora il giudice di quest’ultima fosse stato competente anche sull’altra, la seconda causa sarebbe stata attratta alla sua competenza.

Viceversa, se il giudice della riassunzione non fosse stato competente anche sulla causa introdotta direttamente davanti all’a.g.o., l’attrazione si sarebbe dovuta verificare a favore della causa introdotta per seconda.

Restando al caso ora detto, va considerata l’ipotesi che le due cause pendano, però, in gradi diversi, cioè l’ipotesi in cui al momento della riassunzione della prima causa per traslatio da altra giurisdizione, quella successiva introdotta ab origine davanti all’a.g.o. penda in sede di impugnazione, per essersi già esaurito il giudizio di primo grado.

In questo caso, il coordinamento fra le due cause, siccome nella fattispecie dell’art. 39 c.p.c., comma 2, entrambe le cause legate da nesso di continenza debbono continuare, non si può realizzare nè con lo spostamento della causa pendente in grado di appello per non essere ipotizzabile una sua regressione in primo grado, nè con lo spostamento della causa pendente in primo grado davanti al giudice dell’appello.

Il coordinamento si deve realizzare necessariamente con la sospensione del giudizio pendente in primo grado (in termini: Cass. (ord.) n. 5455 del 2014; (ord.) n. 19525 del 2007) in attesa della definizione del secondo pendente in appello e non in senso opposto, cioè, come ha ipotizzato il Pubblico Ministero nella specie, con la sospensione del giudizio in grado di appello, cioè dando rilievo alla anteriorità cronologica della causa traslata dall’altra giurisdizione.

Lo suggerisce la regola emergente dall’art. 337 c.p.c., comma 2, la quale sottende che la sentenza impugnata ha sempre un valore se la sua autorità viene invocata davanti ad altro giudice. Valore che qui è massimo, perchè la sentenza impugnata in appello ha deciso una parte della causa, anzi tutta la causa traslata dall’altra giurisdizione.

La sospensione della causa in primo grado in tali casi è, del resto, obbligatoria, perchè in caso di continenza l’ordinamento esige che abbia luogo un coordinamento fra le decisioni.

Nel caso di specie, peraltro, poichè in primo grado le cause sarebbero state di competenza dello stesso Tribunale di Velletri e, come s’è detto, il coordinamento si sarebbe dovuto realizzare tramite la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la prevenzione di cui all’art. 39 c.p.c., comma 2, sarebbe stata irrilevante e la sua irrilevanza induce come ancora più obbligata la scelta di coordinamento tramite la sospensione del giudizio di primo grado, restando ancora più giustificata l’irrilevanza della prevenzione, che è criterio che giuoca quando vi siano distinte competenze e comunque sempre che uno spostamento della causa attratta possa verificarsi.

2.2. In base alle considerazioni svolte consegue che il Tribunale di Viterbo, di cui si deve dichiarare la competenza e davanti al quale la causa dovrà essere riassunta, dovrà sospendere il giudizio una volta riassunto, in attesa della definizione di quello pendente davanti alla Corte di Appello di Roma.

3. E’, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Viterbo, che ha erroneamente dichiarato la litispendenza.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro duemilacinquecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre il contributo unificato se corrisposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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