Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12170 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 20/01/2016, dep. 14/06/2016), n.12170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 541/2014 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, (OMISSIS), nella qualità di procuratore di

Castello Finance srl, legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI RECALCATI, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT

BANK SPA, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, M.M., G.

B., G.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MONZA del 30/10/2013,

depositata i104/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO, per delega allegata al verbale

dell’Avvocato GARGANI, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.p.a. Italfondiario ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro il Banco di Desio e della Brianza s.p.a., Unicredit Credit Managment Bank s.p.a, Prelios Credit Servicing s.p.a. e M.M., avverso l’ordinanza del 4 novembre 2013, con cui il Tribunale di Monza, investito di un’opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso la distribuzione disposta dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza del 13 giugno 2013 nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 1138 del 2010, sciogliendo la riserva assunta il 17 ottobre 2013 all’esito della fase sommaria del procedimento, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Al ricorso per cassazione non v’è stata resistenza di alcuno.

3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., veniva redatta relazione ai sensi di tale norma ed all’esito del suo deposito ne veniva fatta notificazione all’avvocato della ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

3.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile, giacchè al provvedimento impugnato non può riconoscesi natura di sentenza in senso sostanziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 617 c.p.c., comma 7.

E’ vero che il Tribunale ha definito il giudizio con l’ordinanza impugnata, ma tale definizione, avvenuta in modo irrituale – in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dare corso alla fase a cognizione piena assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito, a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2 – non vale ad attribuire al provvedimento il carattere di sentenza in senso sostanziale, giacchè, secondo un consolidato orientamento l’introduzione della fase di merito avrebbe potuto aver luogo di iniziativa della qui ricorrente, se del caso previa richiesta di integrazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c..

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: cc E’ inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria di un’opposizione esecutiva proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 o 619 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell’esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termine per l’introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all’introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta d’integrazione formulata ai sensi dell’art. 289 c.p.c., o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all’introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell’art. 307 c.p.c., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese” (Cass. (ord.) n. 22503 del 2011, seguita da numerose conformi).

Il ricorso appare, pertanto, inammissibile”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Nella memoria parte ricorrente svolge argomentazioni che, invece che discutere le motivazioni enunciate dal provvedimento richiamato dalla relazione e poi costantemente ribadite da questa Corte, in modo del tutto singolare ne prescindono e pretendono di contraddirne il principio di diritto affermato dal provvedimento senza farsi carico delle argomentazioni che sono state enunciate a suo sostegno. Tant’è che la motivazione del citato provvedimento non viene neppure anche in parte minima evocata e discussa.

In tal modo parte ricorrente appare ignorare l’incidenza della norma dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 e l’efficacia persuasiva e nomofilattica che in linea di tesi dovrebbe riconoscersi ad un orientamento consolidato di questa Corte (si vedano, nel solco dell’ordinanza citata dalla relazione e senza pretesa di completezza:

Cass. n. 16525 del 2012; n. 16524 del 2012; (ord.) n. 5582 del 2013;

n. 19878 del 2013; (ord.) n. 19644 del 2014; (ord.) n. 24629 del 2014; (ord.) n. 24631 del 2014; (ord.) n. 25639 del 2014; (ord.) n. 8966 del 2015; (ord.) n. 25064 del 2015; (ord.) n. 25111 del 2015).

Tanto basta per escludere che ci si debba fare carico degli argomenti della memoria, i quali avrebbero meritato una replica solo se si fossero fatti carico delle motivazioni di un orientamento consolidato quale quello richiamato dalla relazione e comunque esprimono una ricostruzione che trova ampia confutazione nelle giustificazioni addotte dal detto orientamento.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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