Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12170 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 07/05/2021), n.12170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9669-2020 proposto da:

I.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6221/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano I.I., nato ad (OMISSIS) (Anambra State) il (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il diniego, da parte del Tribunale di Napoli, della protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato per il timore di essere ucciso, in caso di rimpatrio, dagli esponenti di una setta segreta, alla cui richiesta di subentrare nel ruolo di stregone del villaggio di origine (ricoperto dal padre prima della morte, nel 2014) egli si era sottratto fuggendo dalla Nigeria, pur lavorando dal 2005 ad (OMISSIS) (Ondo State), dove viveva con la moglie cristiana (donde la sua conversione al cristianesimo) e quattro figli;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e della Dir. UE n. 32 del 2013, art. 46, comma 3, per non avere la Corte d’appello rinnovato l’audizione personale del ricorrente nonostante i dubbi avanzati in merito alla sua credibilità;

2.1. la censura è inammissibile, avendo questa Corte chiarito, che “nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa” (Cass. n. 6760/2021, n. 8931/2020, n. 14600/2019, n. 3003/2018, n. 24544/2011; cfr. Cass. n. 5973/2019, n. 1088/2020);

2.2. in proposito, questa Corte ha chiarito che lo stesso tribunale, “in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. n. 21584/2020, n. 22049/2020, n. 26124/2020);

2.3. il ricorrente ha quindi l’onere – non assolto nel caso di specie – di una “indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta” (Cass. 25312/2020), non sussistendo di per sè “il diritto di essere nuovamente sentito solo perchè vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati” (Cass. n. 25439/2020);

2.3. tale orientamento è in linea con la giurisprudenza unionale, in base alla quale: i) nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale è necessaria e sufficiente almeno una audizione del richiedente asilo; ii) ove questa si svolga nella fase amministrativa, il relativo verbale o trascrizione deve essere messo a disposizione del giudice competente a decidere sulla impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione; iii) detto giudice deve sempre essere libero di fissare una nuova audizione, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda (Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko; 19 marzo 2020, LH c/Bevandorlasi es Menekultugyi Hivatal; 6 luglio 2020, Mikbios Addis);

3. con il secondo mezzo – rubricato testualmente “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione e Falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-3-5-6 e 14. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8-27,” -il ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che la Corte territoriale, se avesse consultato le COI tratte dal report EASO di giugno 2017, “avrebbe sicuramente riscontrato non solo la precaria situazione di sicurezza del Paese di provenienza del richiedente, ma anche l’impossibilità dello stesso di ricevere adeguata tutela dinanzi alle persecuzioni subite”;

4. il terzo motivo – rubricato testualmente “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, – Violazione e Falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, lett. c). Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8-27,” – lamenta che sulle condizioni generali di sicurezza della Nigeria la Corte d’appello avrebbe effettuato una “valutazione erronea e fuorviante”, senza nemmeno considerare “l’area di provenienza del ricorrente”;

4.1. i due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili, poichè difettano di specificità, attengono a valutazioni di merito e per la censura motivazionale non rispettano i canoni di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c, comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. n. 19987/2017, n. 27415/2018, n. 6735/2020);

4.2. essi sono altresì infondati, avendo la Corte territoriale basato l’ampia motivazione circa il diniego di protezione sussidiaria su C.O.I. qualificate e più aggiornate di quelle allegate dal ricorrente (in particolare, report EASO e ACLED 2019), estendendo l’indagine alle zone di origine e provenienza del ricorrente (Anambra e Ondo States);

5. il quarto mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, e 1.1., in uno all'”omessa valutazione della situazione personale del richiedente e dell’emergenza sanitaria in atto nel suo Paese di provenienza” – afflitto da malattie endemiche quali tubercolosi, malaria, tifo, colera e gastroenterite – nonchè dello “stato di indigenza, ovvero di vulnerabilità, in cui verrebbe a trovarsi” in caso di rimpatrio;

5.1. il motivo presenta gli stessi profili di inammissibilità rilevati in quelli precedenti e difetta di autosufficienza quanto alle prospettate condizioni di indigenza, afferendo comunque a valutazioni di merito, sottratte al sindacato di legittimità (Cass. n. 11863/2018, n. 29404/2017, n. 16056/2016);

6. in ultima analisi l’intero ricorso va dichiarato inammissibile poichè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019);

7. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

8. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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