Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12169 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 22/06/2020), n.12169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36389/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Catania, alla piazza Abramo

Lincoln n. 2, presso lo studio dell’avv. Nunzia Lucia Messina, che

lo rappresenta e difende come da nomina e procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto in data 24 ottobre 2018 del Tribunale di Catania

nell’ambito del procedimento RGN 4220/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore Macrì Ubalda.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda del ricorrente di riconoscimento della protezione internazionale, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Siracusa. Ha osservato che il M. era fuggito dalla Guinea per cercare lavoro, siccome l’età dei genitori non gli consentiva un adeguato tenore di vita.

Non sussistevano motivi politici di instabilità dello Stato che giustificavano il riconoscimento delle tutele richieste e, d’altra parte, non vi erano motivi di carattere personale o familiare o di salute per riconoscere la protezione umanitaria perchè aveva solo venti anni, non si era radicato in Italia, la sua famiglia era in Guinea, mentre dal vissuto in Libia non erano emersi elementi di vulnerabilità.

Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Catania sulla base di sei motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto perchè il Tribunale si era pronunciato sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria che non erano stati oggetto di domanda.

Con il secondo lamenta la motivazione apparente.

Espone che aveva diciotto e non venti anni ed era in Italia da tre anni.

In Libia era stato in prigione per due anni.

Aggiunge che aveva acquisito un livello di conoscenza della lingua italiana A2, di aver svolto il tirocinio come cuoco in un’azienda di ristorazione, di disporre della certificazione della disponibilità al lavoro e di due relazioni attestanti la sua integrazione sociale.

Deduce che questi elementi non erano stati valutati nello specifico.

Con il terzo eccepisce la violazione e falsa applicazione di legge perchè il Tribunale aveva valutato le condizioni della Guinea e non della Libia dove aveva soggiornato per tre anni, di cui due in prigione ed uno lavorando come muratore.

Con il quarto denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, quale la permanenza in Libia. In particolare, il Tribunale non aveva tenuto conto dei traumi subiti in quel Paese.

Con il quinto deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sulla protezione umanitaria, perchè la prigionia in Libia a quattordici anni integrava la condizione di vulnerabilità.

Inoltre, in Italia era arrivato a fare il mediatore, mentre la Guinea Bissau, conosciuta come Costa degli schiavi, offriva solo la possibilità di entrare nel circuito dei narcotrafficanti.

Osserva che sia la Libia che la Guinea Bissau non offrivano alcuna garanzia di vita dignitosa.

Con il sesto lamenta la violazione di legge per l’omesso esame delle condizioni di vulnerabilità e della sua integrazione nel tessuto sociale.

Ritiene incongruo il giudizio di comparazione effettuato dal Tribunale.

I primi due motivi di ricorso, da valutarsi unitariamente in quanto strettamente collegati, sono fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, da ciò conseguendo l’assorbimento degli ulteriori mezzi.

Il ricorrente ha allegato che era nato in Guinea Bissau, nel villaggio di Samodje, dove viveva con il fratello e con gli anziani genitori, di essere di religione mussulmana ed appartenere al gruppo etnico dei Balanta; che era partito perchè nel suo Paese c’era la guerra civile, la seconda moglie del padre si comportava male con lui che aveva bisogno di lavorare per sostenere i genitori; che era giunto in Italia a sedici anni, passando per la Libia.

Il M. ha chiesto in via principale il riconoscimento della protezione umanitaria, ed in subordine, il diritto d’asilo, ex art. 10 Cost., comma 3.

A fronte di detta articolazione delle domande, il Tribunale, dopo una premessa generale sugli elementi costitutivi dello status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria e dopo la reiezione di dette domande (così rovesciando l’ordine delle domande e senza argomentare alcunchè sulla valenza della domanda d’asilo, fatta valere richiamando l’art. 10 Cost., ritenendola tout court quale richiesta delle due forme di protezione internazionale), a) ha concentrato la decisione in una pagina, dedicando al permesso per motivi umanitari, che aveva costituito la domanda principale, poche righe; b) ha esaminato la condizione della Guinea, mentre il ricorrente aveva affermato di essere nato in Guinea Bissau, nel villaggio di Samodje; c) non ha considerato la giovane età del ricorrente al momento dell’ingresso in Italia (secondo la prospettazione era nato il 1 gennaio 2000 ed era entrato in Italia il 2 settembre 2016) ed ha affermato invece che lo stesso era ventenne al momento della decisione, mentre aveva diciotto anni; d) ha ritenuto che fosse radicato nel suo Paese d’origine, dal quale tuttavia era scappato presto sia per la guerra civile che per il contrasto con la seconda moglie del padre che per la necessità di lavorare e mantenere i suoi anziani genitori; e) non ha comparato l’integrazione in Italia rispetto alle condizioni di vita pregresse ed all’eventuale stato di vulnerabilità.

Detto in parole estremamente semplici, è come se il Tribunale avesse avuto riguardo ad una vicenda sostanzialmente difforme da quella allegata dalla parte e che gli era stata sottoposta, situazione evidentemente diversa dal riscontrare la carenza probatoria della parte.

Alla stregua delle incongruenze e delle rilevanti omissioni come sopra evidenziate, deve ritenersi il grave difetto motivazionale in cui è incorso il Tribunale nella pronuncia impugnata, tale da configurare una motivazione sostanzialmente apparente, disancorata dalle stesse richieste ed allegazioni della parte, che ridonda nel vizio di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Va pertanto cassato il decreto impugnato per consentire al Tribunale di Catania, in diversa composizione, di esaminare con compiutezza tutta la vicenda.

P.Q.M.

La Corte cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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