Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12169 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24169-2014 proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avv. MICHELE MURITI e

domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

Contro

PR.GI., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio

Rigo e Lorenzo Cantucci ed elett.te domiciliato presso quest’ultimo

in Roma viale delle Milizie 138;

– resistente –

e

FABBRONI IMPIANTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 587/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.A. e Z., comproprietari di un fondo in comune di (OMISSIS), agivano in confessarla servitutis a tutela di un passo carrabile nei confronti della Fabbroni Impianti s.r.l. Quest’ultima chiamava in garanzia impropria Pr.Gi., da cui avevano acquistato sia attori sia il dante causa della predetta società.

Con sentenza depositata in data 8.9.2011 l’adito Tribunale di Udine rigettava la domanda.

Con citazione notificata il 10.9.2012 P.A. proponeva appello avverso detta pronuncia. Ritenuta tardiva a fronte della notifica della sentenza di primo grado effettuata il 6.12.2011, tale impugnazione era dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 587/13.

P.A. propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Resiste Pr.Gi. con controricorso e memoria.

La Fabbroni Impianti s.r.l., e Z.M., unica erede di Z., non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

E’ costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che la procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale il ricorso si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce (cfr. Cass. nn. 10539/07, 9493/07 e 28227/05).

2. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 141 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, essendo nulla la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad P.A. e Z.N.. Questi ultimi in primo grado si erano costituiti a mezzo del medesimo procuratore, il quale, esercitando la professione extra districtum, aveva eletto domicilio presso la stessa Z.N., in (OMISSIS). Essendo quest’ultima deceduta il (OMISSIS), tale elezione di domicilio era diventata inefficace allorchè il 6.12.2011 la sentenza era stata notificata loro dalla Fabbroni Impianti s.r.l.

2. – Il motivo è fondato per una ragione di carattere assorbente.

In disparte tanto la dubbia efficacia originaria di un’elezione di domicilio del difensore presso la stessa parte patrocinata, quanto la manifesta infondatezza della tesi della parte controricorrente (secondo cui si sarebbe trattato non di un’elezione ma di una dichiarazione di domicilio, cui il controricorso non esita ad attribuire una “incidentale identità”, cioè una – occasionale coincidenza” col recapito di Z.N., frutto di -insindacabile valutazione del procuratore dei P.- Z.”); tutto ciò in disparte, va osservato che ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 il difensore operante extra districtum deve domiciliarsi nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, per tale dovendosi intendere il comune ove ha sede l’ufficio giudiziario adito (cfr. Cass. S.U. n. 10143/12, Cass. nn. 17764/13, 17908/13, 11333/15 e 23662/15). In difetto, il domicilio s’intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria adita (art. 82, comma 2 R.D. cit.).

Pertanto, poichè è pacifico che l’avvocato Sossio Fuccio (difensore di P. e Z.) operava extra districtum (essendo del foro di Napoli, come peraltro riporta la stessa sentenza impugnata) e che nella specie l’unico domicilio di parte attrice di cui si parla agli atti è stato eletto in – San Giorgio di Nogaro (Udine) Via Garibaldi 22, presso Z.N.” (v. citazione di primo grado), Comune quindi diverso da quello di Udine, ove ha sede l’omonimo Tribunale; deve ritenersi che la notifica della sentenza di primo grado effettuata in quel domicilio – per giunta dopo la morte della domiciliataria, circostanza che ai sensi dell’art. 141 c.p.c., u.c. impediva la notifica presso il domicilio eletto – è da qualificarsi nulla.

Conseguentemente, l’appello proposto da P.A. con citazione notificata il 10.9.2012 contro la sentenza del Tribunale di Udine, pubblicata il l’8.9.2011, deve ritenersi tempestivo in quanto effettuato entro il termine lungo dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009 (il giudizio di primo grado è iniziato nel 2005).

3. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, che esaminerà l’appello nel merito e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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