Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12169 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 20/01/2016, dep. 14/06/2016), n.12169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27928/2013 proposto da:

EUROPA CARRI S.R.L., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEI PARIOLI 24, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO GUALTIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CANDELORO DOMENICO NANIA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ORESTE PUGLISI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO SILVAT SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1981/2012 del TRIBUNALE di MESSINA del

25/10/2012, depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CANDELORO DOMENICO NANIA, difensore del

ricorrente, che si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. La Società Europa Carri s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro A.G. e la Curatela Falimentare Silvat s.r.l. sia avverso l’ordinanza del 18 luglio 2013, con cui la Corte d’Appello di Messina ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza di primo grado resa inter partes dal Tribunale di Messina il 29 ottobre 2012, sia avverso quest’ultima sentenza.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’ A., mentre non ha svolto attività difensiva la Curatela.

p.3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., veniva redatta relazione ai sensi di tale norma ed all’esito del suo deposito ne veniva fatta notificazione agli avvocati della ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.3.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…)p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Sia nell’intestazione del ricorso, sia a pagina 11 del ricorso parte ricorrente ha espressamente allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non sarebbe stata “mai notificata”.

Ora, l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348 ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per propone ricorso per cassazione, allude a quello di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia), il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Nella specie la ricorrente ha allegato solo che l’ordinanza non sarebbe stata “mai notificata”, ma non ha allegato che non sia stata comunicata ed ha notificato il ricorso ben oltre (il 15 novembre 2013) i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, riguardo ai quali non operava la sospensione dei termini per il periodo dal 1 agosto 2013 al 15 settembre 2013, data la natura di opposizione di terzo all’esecuzione della controversia.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione l’impugnazione appare tardiva.

p.3.2. Essa inoltre sarebbe in ogni caso inammissibile contro l’ordinanza (Cass. (ordd.) nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014), tenuto conto che l’ordinanza è stata pronunciata con motivazione che si colloca all’interno dell’art. 348 bis c.p.c., e che, dunque, non rileva la questione di contrasto pendente davanti alle Sezioni Unite riguardo ad ipotetici casi in cui l’ordinanza, in quanto emessa al di fuori dei presupposti di legge, potrebbe, secondo un orientamento, essere impugnata in Cassazione.

p.3.3. Si rileva, in fine, che la notificazione alla Curatela è nulla e dovrebbe rinnovarsi, in quanto è stata eseguita illegittimamente presso il difensore della stessa nel giudizio di primo grado, ancorchè essa fosse rimasta contumace nel giudizio di appello”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

p.2.1. Nella memoria parte ricorrente svolge argomentazioni che in prima battuta parrebbero sostenere – lo si osserva, peraltro, ipoteticamente data la mancanza di chiarezza dell’asserto – che il termine dalla comunicazione dell’ordinanza non potrebbe decorrere in ragione del disposto dell’art. 133 c.p.c..

Tale norma viene evocata del tutto genericamente.

p.2.1.1. Si può suppone solo che si sia inteso fare riferimento al disposto dell’ultimo inciso dell’art. 133 c.p.c., comma 2.

Ma esso non è applicabile al ricorso, in quanto introdotto dopo la sua proposizione.

In ogni caso andrebbe rilevato che è stato già statuito che: “La novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per propone il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno”. (Cass. (ord.) n. 25326 del 2014).

Il microsistema dell’art. 348 ter c.p.c., è, dunque, rimasto vigente anche dopo la novellazione del’art. 133 c.p.c., comma 2.

p.2.2. Nella memoria, dopo l’evocazione dell’art. 133, parte ricorrente dice lapidariamente la comunicazione “nei fatti non avvenuta in tempo anteriore alla proposizione del ricorso, tale da farlo oggi dichiarare e/o ritenere tardivo in alcuna maniera”.

p.2.2.1. Anche tale deduzione è del tutto generica e comunque assertiva là dove parrebbe evocare una comunicazione dell’ordinanza successiva alla proposizione del ricorso.

p.2.2.2. In ogni caso, si rileva che parte ricorrente, ove mai effettivamente la comunicazione fosse avvenuta solo dopo la notificazione del ricorso, essendo la relazione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., diretta a provocare l’esercizio del contraddittorio sulle questioni che prospetta, avrebbe potuto e dovuto documentare tale ipotetica comunicazione, producendo il relativo atto, e ciò in non diversa guisa da come avrebbe potuto documentare con un’attestazione di cancelleria anche la mancata effettuazione della comunicazione da parte della cancelleria della Corte territoriale di Messina.

E’ da avvertire che tale attività di allegazione e documentazione ed il deposito dei relativi atti sarebbero potute avvenire in relazione allo svolgimento dell’odierna adunanza della Corte e ciò senza che all’eventuale produzione dell’attestazione o della comunicazione potesse essere di ostacolo l’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, atteso che esso non risulta applicabile all’impugnazione della sentenza di primo grado, giacchè il suo disposto -sulla cui esegesi si vedano Cass. sez. un. nn. 9004 e 9055 del 2009 – si riferisce alla relata di notificazione della sentenza impugnata, che qui non è rilevante, dato che il termine decorrente dalla comunicazione, previsto dall’art. 348 ter, non concerne la comunicazione della sentenza di primo grado.

E’ vero che nella specie è stata impugnata anche l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ma, fermo che nella specie, come ha avvertito la relazione l’impugnazione esulava dai limiti che avevano indotto la Seconda Sezione di questa Corte a rimettere alle Sezioni Unite la questione della individuazione di una possibilità di impugnazione dell’ordinanza ai sensi di detta norma, essendosi proposto come motivo la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (tra l’altro al di fuori anche del paradigma applicabile dell’art. 360 c.p.c., n. 5), e fermo che le Sezioni Unite – con la sentenza n. 1914 del 2016 – hanno ammesso l’impugnabilità dell’ordinanza entro limiti cui il motivo non sarebbe riconducibile), si deve rilevare che la norma dell’art. 369 c.p.c., n. 2, non è applicabile nemmeno all’impugnazione dell’ordinanza nei limiti in cui è stata ammessa.

Poichè il legislatore, introducendo l’art. 348 ter, ed in particolare l’ipotesi del decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, in concorso con quella del decorso dalla sua notificazione, non ha detto espressamente che alla prima ipotesi si estendeva la previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, (il che rende la situazione differente da quella – di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, della decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario, che, invece, rappresentando l’ipotesi normale di decorso del termine di proposizione del regolamento si presta ad essere equiparata alla notificazione ad istanza di parte sulla base dell’estensione delle norme sul ricorso per cassazione al ricorso per regolamento), si deve escludere che detta norma sia applicabile, atteso che la previsione dell’art. 348 ter c.p.c., integra un microsistema che si sottrae alla sua operatività sempre.

Tanto consente di reputare che nel procedimento camerale, la produzione della comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., al fine di far constare che essa è stata fatta in un momento utile per l’esercizio del termine da essa decorrente, così come quella dell’attestazione di cancelleria relativa ad una eventuale mancanza della comunicazione, siano possibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

Ed anzi, non trattandosi di un documento in senso stretto relativo all’ammissibilità del ricorso, bensì di un atto processuale di iniziativa officiosa della cancelleria del giudice a quo, la produzione è da reputare possibile senza che occorra la notifica dell’elenco, dovendosi accogliere una soluzione non dissimile da quella accolta a suo tempo a proposito della produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta da Cass. sez. un. n. 627 del 2008.

Nel procedimento a decisione in udienza, parimenti il ricorrente può fare le medesime produzioni allo stesso modo, dovendo egli essere avvertito che è suo onere documentare la tempestività dell’impugnazione.

p.2.2.3. In base a tali considerazioni diventa irrilevante la soluzione delle questioni rimesse alle Sezioni Unite da dalla Sesta sezione-lavoro con le ordinanze nn. 4737, 4738 e 5006 del 2016, le prime due depositate il 10 marzo e l’ultima il 14 marzo 2016, atteso che la presente decisione non si fonda sulla lettura dell’ordinamento che ha indotto la rimessione, cioè su quella (si tratta di Cass. (ord.) nn. 20236 e 23637 del 2015) che ritiene l’allegazione dell’essere avvenuta o no la comunicazione un requisito di contenuto forma del ricorso, soggetto all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, (affermazione implicitamente già disattesa Cass. (ord.) n. 2594 del 2016, là dove essa, dopo relazione che aveva rilevato la mancanza di allegazione dell’an della comunicazione o della sua mancata effettuazione, aveva dato rilievo alla circostanza che anche nella memoria depositata in funzione dell’adunanza parte ricorrente si era astenuta dal fornire indicazione in proposito).

p.2.4. Va in fine rilevato che, a seguito di sollecitazione della Cancelleria di questa Corte, nelle more del deposito della presente, la Cancelleria della Corte di Appello di Messina ha fatto pervenire attestazione telematica di avvenuta comunicazione dell’ordinanza del 18 luglio 2013 a mezzo PEC riferita all’Avvocato Nania Candeloro, difensore della qui ricorrente in sede di appello. La comunicazione descrive l’atto comunicato come avente ad oggetto “inammissibilità” e il procedimento relativo come “dichiarato inammissibile”, ma ad essa si accompagnò la copia del dispositivo dell’ordinanza, dalla quale emerge che la natura del provvedimento il ci deposito venne comunicato quale ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c..

Ne segue che è anche conclamata positivamente l’avvenuta comunicazione in modo idoneo a far decorrere il termine di sessanta giorni e deve anche escludersi, del resto, che ricorra – ancorchè spettasse alla ricorrente dirlo – l’ipotesi scrutinata da Cass. n. 18024 del 2015, secondo cui: “La comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la comunicazione tramite posta elettronica certificata di un biglietto di cancelleria che recava l’indicazione, relativa all’appello “dichiarato inammissibile”)”.

p.2.5. Nella seconda parte della memoria si sostiene poi che sarebbe erroneo il rilievo della relazione circa l’assoluta inimpugnabilità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., ma s’è già detto che la sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite non è di alcuna utilità per parte ricorrente, atteso che il motivo proposto contro l’ordinanza dal ricorso in esame non rientra fra i casi limitati in cui le Sezioni Unite hanno ammesso l’impugnabilità dell’ordinanza de qua.

p.4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità rende irrilevante la questione della nullità della notificazione del ricorso alla curatela fallimentare, alla quale aveva accennato la relazione.

p.5. Le spese del giudizio di cassazione, atteso che all’epoca di proposizione del ricorso le questioni che si sono esaminate non erano state ancora decise, possono compensasi per la loro novità nel rapporto fra ricorrente e resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese nel rapporto processuale fra ricorrente e resistente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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