Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12167 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19558-2014 proposto da:

NUOVA SAN MARCO DI G.P. & C SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA STIMIGLIANO, 5, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO BRAMATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CESARE FALCONI;

– ricorrente –

contro

VOLKWAGEN GROUP ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

A.DE GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA VANDONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI ZUNIBO, FUMO PASTORE

ALINANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1349/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con sentenza 20.5.2014 emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Nuova San Marco di G.P. & C. s.n.c. avverso la sentenza n. 1179/13 del Tribunale di Verona, rilevando che – trattandosi di pronuncia meramente declinatoria della competenza per materia ex lege n. 287 del 1990 – essa avrebbe potuto essere impugnata soltanto con regolamento di competenza.

2 La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla Nuova San Marco con ricorso affidato a due motivi.

L’intimata Volkswagen Group Italia s.p.a. resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

3 Il primo motivo denuncia la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per aver deciso la causa mediante trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. nonostante vi fosse stata una espressa richiesta di deposito di memorie – per illustrare le problematiche della causa”; ritiene poi inapplicabile ai giudizi di appello la pronuncia ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

Questo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.

Innanzitutto il richiamo a Cass. n. 6205/09, contenuto nel ricorso è fuori luogo, in quanto detta decisione è stata emessa con riferimento al testo dell’art. 352 c.p.c. precedente alle modifiche apportate dalla L. n. 183 del 2011. Quest’ultima ha aggiunto al detto articolo 352 un comma (l’ultimo) che consente al giudice d’appello, quando non provvede ai sensi dei commi precedenti, di decidere la causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. E poichè tale modifica è divenuta applicabile – decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge” (e dunque il 31.1.2012, essendo la L. n. 183 del 2011 entrata in vigore il 1.1.2012), la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della norma e dunque non è censurabile.

Inoltre, rientra tra le facoltà del giudice di appello decidere ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., come si desume chiaramente dal testo dell’art. 352 c.p.c., u.c. fermo restando che la parte potrà svolgere le sue difese nella discussione. La violazione del diritto di difesa, dunque, non è ravvisabile.

Solo per completezza, va aggiunto che, secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011 Rv. 616771; Sez. 3, Sentenza n. 4340 del 23/02/2010 Rv. 611709): nel caso di specie il ricorso non assolve al prescritto onere non bastando dolersi di non avere potuto “illustrare adeguatamente le problematiche della causa” o “rispondere alle articolate obiezioni di controparte”. E neppure la memoria offre elementi al riguardo.

4. Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame dei fatti decisivi e discussi per il giudizio, inerenti al contenuto della sentenza di primo grado, che secondo parte ricorrente avrebbe deciso anche questioni di merito.

Anche tale motivo è manifestamente infondato.

Il principio per cui sono da ritenersi disattese in via implicita tutte le argomentazioni difensive incompatibili con la decisione adottata non opera con riguardo al nesso tra questioni di rito e di merito. Espressamente declinata la competenza a favore di altro giudice, non è affatto implicito il rigetto della domanda di merito ma, al contrario, lo è l’assorbimento della relativa decisione per il difetto della potestas iudicandi da parte del giudice dichiaratosi incompetente.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata a carico della parte ricorrente la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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