Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12167 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/05/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 07/05/2021), n.12167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7665-2020 proposto da:

D.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO FERRARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 23257/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con la ordinanza della Sezione Seconda, n. 23257 depositata il 18 settembre 2019, gli Avv. Massimo ed Alessandro Ferrara, nell’interesse di D.G.L., hanno avanzato, con ricorso notificato il 15 febbraio 2020, istanza di correzione nella intestazione e nella parte della motivazione in cui è stato omesso di indicare erroneamente fra i ricorrenti il nominativo di D.G.L..

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta è stata notificata agli avvocati del ricorrente.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Nell’ordinanza in questione nella intestazione non si fa menzione alcuna di D.G.L. sebbene lo stesso appaia nel ricorso fra i destinatari del ricorso proposto dal Ministero della giustizia, oltre ad essere fra le parti che hanno conferito incarico ai due difensori per le difese ed indicato nel decreto della Corte di appello di Roma impugnato.

Dunque, deve ravvisarsi nella ordinanza n. 23257 del 2019 di questa Corte il denunciato errore materiale, al quale può porsi rimedio disponendosi che il fatto del provvedimento venga modificato nel senso che laddove sono riportati nell’intestazione i nominativi dei ricorrenti venga inserito anche quello di ” D.G.L.”.

Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; Cass. 17 settembre 2013, n. 21213; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 23257 del 2019 nel senso che nella parte relativa all’intestazione, dopo l’indicazione del controricorrente Di.Li.Pa. sia inserito il nome di ” D.G.L.”.

Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della integrazione così disposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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