Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12167 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 06/06/2011), n.12167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 110/2010 proposto da:

ROMANA SCAVI SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro empore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato MASTRANGELI Franco,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

gli Uffici dell’Avvocatura, rappresentato e difeso dall’avvocato

CECCARELLI Americo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2997/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5/06/09, depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c. “La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 20 luglio 2009, decidendo sulla domanda di determinazione dell’indennità dovuta dal Comune di Roma alla Sagemara s.r.l. per l’espropriazione di terreni di proprietà della seconda, disposta con decreto 9 dicembre 1997 del Presidente della Giunta regionale del Lazio, ha determinato la predetta indennità in Euro 1.145.277,00. La corte ha considerato che: – al fine di determinare con il metodo comparativo il valore delle aree espropriate, comprese in zona di piano regolatore generale con edificabilità di me 0,83/mq, la media tra i risultati ottenuti attraverso i diversi metodi utilizzati dal consulente dovesse essere depurata dal dato offerto dalla precedente vendita di aree contigue, ma comprese in zona di piano regolatore M2, con indice di fabbricabilità di me 2/mq, e si dovesse tener conto delle oggettive limitazioni poste dal piano di zona alla libera contrattazione dei terreni espropriati; – dal valore delle aree, considerate come fabbricabili, dovesse detrarsi una percentuale del 30% in considerazione del fatto che le aree sono interessate da un vincolo di rispetto autostradale; – dei capannoni abusivamente realizzati ed insistenti sull’area non potesse tenersi conto, perchè le concessioni edilizie in sanatoria erano state rilasciate solo il 4 novembre 2004, e dunque alcuni anni dopo l’espropriazione.

“Ricorre per cassazione Romana Scavi s.r.l., incorporante di Sagemara, con atto notificato il 23 dicembre 2009. Resiste il Comune di Roma con controricorso.

La ricorrente propone due mezzi d’impugnazione.

Il primo, posto sotto la rubrica della violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2259, art. 39 e del vizio di motivazione, censura la decisione della corte territoriale nel punto in cui ha escluso la pertinenza del dato comparativo offerto dalla vendita di terreni contigui, e deduce che quella vendita, diversamente da quanto ritenuto, non era stata oggetto di libera contrattazione, sicchè doveva essere considerata, seppure con la riduzione del 55% applicata dal consulente tecnico per rendere omogeneo il parametro della cubatura potenziale di edificazione; e nel punto in cui apporta una riduzione del 30% del valore del terreno per metro quadro in ragione delle fasce d’inedificabilità esistenti per il vincolo autostradale, perchè tale vincolo non ridurrebbe la cubatura edificabile, ma la concentrerebbe sulla parte libera dal vincolo medesimo.

Il secondo mezzo d’impugnazione sotto la rubrica della violazione della L. n. 865 del 1971, art. 16 e del vizio di motivazione, censura la decisione della corte territoriale nel punto in cui ha escluso la rilevanza, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, dei fabbricati abusivi, per essere la concessione in sanatoria posteriore all’espropriazione. Si deduce che la domanda di sanatoria era anteriore, e che la p.a. era vincolata ad accoglierla.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il primo motivo è inammissibile nella prima parte, che espone una censura di merito, che in coerenza con il suo contenuto sostanziale si conclude con una critica diretta alla relazione di consulenza tecnica. Avendo il giudice di merito utilizzato una media tra due dei tre criteri indicati dal consulente, si pretende che si sarebbe dovuto applicare il terzo. Esclusa in radice ogni violazione dell’art. 39 della legge fondamentale, enunciata in rubrica e poi neppure illustrata, si osserva che il giudice di merito ha dato della sua decisione motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, mentre l’opportunità di seguire un criterio diverso non si presta a censure di legittimità. Nella seconda parte il vizio è manifestamente infondato, attribuendo alle aree gravate di vincolo autostradale una potenzialità edificatoria suscettibile di utilizzazione altrove, in contrasto con l’inedificabilità assoluta comportata da quel vincolo (cfr., da ultimo, Cass. 3 aprile 2009 n. 8121).

Il secondo mezzo, inammissibile nella parte in cui argomenta da elementi di fatto non emergenti dalla sentenza impugnata, è manifestamente infondato laddove si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa corte, della quale il giudice di merito ha fatto puntuale applicazione.

Si propone pertanto la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. La ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.

In particolare, nessun contributo alla decisione è offerto dalla memoria del ricorrente, in cui sono svolti argomenti difensivi che non tengono conto della relazione.

4. Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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