Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12166 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. I, 22/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 22/06/2020), n.12166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35437/2018 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliato in Messina, alla via della

Zecca, n. 7, presso lo studio dell’avv. Carmela Maria Cordaro che lo

rappresenta e difende come da nomina e procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto in data 16 ottobre 2018 del Tribunale di Messina

nell’ambito del procedimento RGN 2416/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore Macrì Ubalda.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda del ricorrente di riconoscimento della protezione internazionale, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Palermo in data 23 novembre 2017, che aveva ritenuto la storia narrata dal T. relativa ad una vicenda privata ed i fatti di persecuzione non dimostrati.

Ed invero, il ricorrente aveva narrato che il padre aveva sposato una seconda donna dopo sua madre; che le due donne avevano litigato; che il padre aveva cacciato la madre che si era trasferita in Senegal, mentre lui era rimasto con il padre e la sua seconda moglie in Gambia subendo maltrattamenti e vessazioni dalla donna; che era fuggito per raggiungere la madre, ma non l’aveva trovata; che, tornato a casa, non era stato più accettato dal padre e quindi era andato via; che, in caso di rientro in Gambia, sarebbe stato esposto a maltrattamenti e vessazioni.

Rispetto a tale storia il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, tanto più che la situazione del Gambia, sebbene incerta, non era caratterizzata da violenza indiscriminata e non era di tale gravità da far temere che la sola presenza sul territorio poteva esporre un qualsiasi civile ad un grave pericolo per la sua incolumità.

Ha altresì escluso il permesso di soggiorno per motivi umanitari, perchè, nonostante la buona conoscenza dell’inglese, la frequenza del corso di italiano con entusiasmo, il comportamento rispettoso nella struttura di accoglienza, era stato sottoposto a procedimento penale per aver aggredito, insieme ad altri immigrati, due ospiti della comunità.

Inoltre, non erano emersi elementi dimostrativi di un adeguato grado d’integrazione in Italia e, d’altra parte, la situazione denunciata, di carattere essenzialmente privato, non appariva di natura tale da portare la privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Messina sulla base di un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge perchè il Tribunale aveva omesso di svolgere l’indagine sul Gambia al fine di comparare l’integrazione in Italia e la situazione specifica del Paese d’origine ai fini della protezione umanitaria.

Aggiunge che il procedimento penale a suo carico in Italia si era concluso con il perdono giudiziale che equivaleva al proscioglimento.

Il motivo è manifestamente infondato.

Innanzi tutto, il Tribunale ha valorizzato che la vicenda descritta dal ricorrente era da qualificarsi come privata.

E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la vicenda privata è estranea al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, nè nei casi di protezione sussidiaria (tra le più recenti, Cass., Sez. 6-1, n. 9043 del 01/04/2019, Rv. 653794). Dal racconto non sono emersi elementi di persecuzione o danno grave nei suoi confronti perpetrati da soggetti pubblici o privati con influenza politica sul territorio, per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale ed opinione politica (Cass., Sez. 1, n. 30105 del 28/11/2018, Rv. 653226-02).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha esaminato in modo compiuto la situazione politica del Gambia concludendo che non vi era una violenza indiscriminata che giustificava la gravità, attualità e concretezza del pericolo per il ricorrente in caso di rientro in patria.

Tale accertamento di fatto è stato genericamente contestato con elementi non documentati, inidonei a ribaltare le conclusioni esposte nel decreto impugnato.

Il ricorrente ha invocato a suo favore l’applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza Cass., Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298.

Osserva questo Collegio che, a differenza di quanto prospettato, la decisione del Tribunale è in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha affermato che in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero, che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 e Cass., Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019).

Il Tribunale ha compiuto tale giudizio di comparazione pervenendo al rigetto dell’istanza sulla base di argomenti solidi e razionali, cioè che in Italia non era emersa un’integrazione soddisfacente, anche perchè il ricorrente non aveva tenuto un comportamento irreprensibile, e che il rimpatrio in Gambia non comportava la violazione dei diritti umani.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla per le spese stante la contumacia del Ministero dell’Interno. Sussistono i presupposti di legge perchè la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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