Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12166 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. I, 18/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 18/05/2010), n.12166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta

e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, in persona, rispettivamente, del Presidente e del

Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia, rep. 1978, del

26 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

marzo 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letti gli atti depositati;

rilevato è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

Ritenuto Che:

V.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Venezia in data 26 novembre 2007 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimati, non hanno svolto difese;

detto ricorso è stato notificato agli intimati, che non hanno svolto attività difensiva, a mezzo del servizio postale e tuttavia non è stato dal ricorrente prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, non risultando neppure in atti che la difesa del ricorrente abbia chiesto di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso eventualmente non ricevuto ed abbia offerto la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. S.U. 2008/627);

in caso di mancata produzione del suddetto avviso di ricevimento – costituente prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio – e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita (al di fuori della rimessione in termini alle condizioni sopraindicate) la mera concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. 2008/627;

Cass. 2008/9342);

le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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