Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12166 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/05/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 08/05/2019), n.12166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23927-2016 proposto da:

E.O.S. SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo

studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIAN FRANCO TOPPINO, ELIA NOTARANGELO;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato difeso dagli Avvocati ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/04/2016 R.G.N. 910/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 64 del 2016, ha respinto l’appello proposto da E.O.S. Soc. Coop. nei confronti di Inps ed Inail, avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo di rigetto dell’opposizione al verbale unico, redatto congiuntamente dal servizio ispettivo della Direzione territoriale del lavoro e dall’INPS, con il quale era stato accertato un debito per premi e contributi previdenziali, riferito alle posizioni dei soci lavoratori con rapporto di subordinazione operanti presso l’appalto della società Roto Alba s.r.l., derivante dal fatto che gli ispettori avevano ritenuto l’applicabilità a fini contributivi del contratto collettivo provinciale di lavoro Confezionatori della provincia di Cuneo;

la Corte d’appello di Torino, ha confermato le motivazioni addotte dal primo giudice relativamente alla circostanza che i soci lavoratori impiegati presso l’appalto Roto Alba, per quanto appurato in sede istruttoria, avevano svolto attività di confezionamento e che il CCPL Confezionatori provincia di Cuneo era tra quelli indicati dal Regolamento come “contratti collettivi di riferimento”, mentre il CCNL CISAL, pure indicato, era estraneo all’attività espletata, nonchè che erano stati confermati in sede istruttoria gli accertamenti ispettivi relativi alla individuazione dei lavoratori impegnati nell’appalto, la loro classificazione e le ore lavorate;

in ogni caso, anche a voler seguire la diversa impostazione del criterio legale indicato dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, ugualmente la tesi dell’opponente si sarebbe rivelata infondata, giacchè si sarebbe dovuto guardare alle previsioni dei contratti collettivi del settore trasporti di maggior favore per i lavoratori e quindi al contratto Trasporti & Logistica sottoscritto da INPS ed INAIL con CGIL, CISL e UIL, fondato sulla maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti rispetto al contratto Trasporti Cisal;

la Corte territoriale ha pure escluso che si dovesse applicare il disposto del D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4, che, con riferimento al trattamento di cui alla L. n. 142 del 2001, art. 3, comma 1, in caso di pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, adotta il criterio della maggiore rappresentatività, posto che solo il CCPL Confezionamento era riferibile all’attività espletata; quanto alle contestazioni prospettate dalla cooperativa in ordine ai dati di fatto necessari per determinare l’imponibile contributivo (individuazione dei soci lavoratori operanti, secondo la classificazione del contratto collettivo di riferimento, individuazione delle ore di lavoro effettiva) le stesse non contrastavano efficacemente le argomentazioni della sentenza impugnata perchè E.o.s trascurava di considerare, come esposto nel verbale ispettivo, che la stessa cooperativa aveva fornito all’ispettore l’elenco dei soci lavoratori impegnati presso Roto Alba s.r.l. con l’indicazione delle mansioni;

inoltre, il recupero contributivo era avvenuto calcolando la differenza fra quanto complessivamente erogato dalla cooperativa e la retribuzione oraria stabilita dal citato contratto provinciale comprensivo di festività e ratei di 13a maturati ogni 15 giorni di lavoro e tale procedura di computo era stata confermata dall’ispettore G. in sede testimoniale;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione EOS Soc. Coop. sulla base di otto articolati motivi;

resiste l’INPS con controricorso;

con nota del 26 febbraio 2018, l procuratore di parte ricorrente ha comunicato l’assoggettamento della stessa parte alla procedura della liquidazione coatta amministrativa disposta con D.M. Sviluppo Economico n. 189 del 2017.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Quanto alla nota depositata dal procuratore della ricorrente sopra citata, va osservato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la messa in liquidazione coatta amministrativa di una società, al pari del suo fallimento, non determina l’interruzione del giudizio di Cassazione, che e governato dall’impulso d’ufficio: ne consegue che, per accertare la sussistenza della legittimazione all’impugnazione, occorre far riferimento unicamente al momento dell’inizio della pendenza del procedimento di Cassazione, senza che possa attribuirsi alcuna incidenza effettuale a fatti intervenuti successivamente a tale momento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6083 del 22/11/1979);

con i primi cinque motivi di ricorso si deduce la violazione e o falsa applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 con riferimento:

– all’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363 e 2070 c.c. laddove la sentenza impugnata ha fatto applicazione del criterio volontario per l’individuazione del contratto collettivo da porre a base del calcolo dei contributi;

– all’art. 1362 c.c., comma 2, artt. 115 e 437 c.p.c. con ulteriore vizio di motivazione per aver omesso l’esame delle risultanze istruttorie relative all’applicazione del criterio volontario del contratto ” logistica” pure preso a riferimento dal regolamento interno;

– agli artt. 1362 e 1363 c.c., al c.c.n.l. Trasporto CISAL e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 7 laddove non si è ritenuto applicabile il c.c.n.l. Confartigianato – CISAL relativo al facchinaggio non riconoscendo che anche tale attività fosse svolta in esecuzione del medesimo appalto;

– alla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo alla errata applicazione del criterio legale di individuazione del contratto collettivo da prendere a base del calcolo contributivo in ragione della omessa verifica della ricorrenza di tali criteri nel C.c.p.L. dei Confezionatori della Provincia di Cuneo;

– all’art. 115 c.p.c., comma 2, ed all’art. 112 c.p.c. – con nullità consequenziale della sentenza impugnata- laddove si era comparato il trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. indicato come applicabile nel verbale opposto e quello previsto dal CCNL Trasporti – logistica CGIL CISL UIL ritenuto notoriamente maggiormente rappresentativo;

con il sesto motivo si denuncia, cumulativamente, la violazione e o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 414 c.p.c. in eventuale combinazione con il disposto dell’art. 437 c.p.c. nonchè la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per omesso esame del fatto decisivo, già provato in giudizio, relativo al fatto che i lavoratori segnalati non erano destinati in via esclusiva a quell’appalto;

con il settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 contestualmente al vizio di motivazione di cui al n. 5 del medesimo articolo con riferimento alla omissione dell’esame del motivo d’appello teso a contestare i criteri di calcolo della contribuzione pretesa;

con l’ottavo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove non aveva omesso di esaminare il motivo d’appello avente ad oggetto la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice;

i primi sei motivi sono connessi, vanno trattati congiuntamente e sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

sono inammissibili laddove, come soprattutto accade al sesto motivo, in maniera promiscua e cumulativa vengono sovrapposti vizi di violazione di legge, di omessa considerazione di fatti controversi e decisivi e di violazione delle regole processuali relative al potere giudiziale di selezione dei mezzi di prova, laddove ritenuti rilevanti ed ammissibili, e di apprezzamento delle medesime prove di cui agli artt. 115 e 437 c.p.c.;

tale tecnica di formulazione è del tutto incompatibile con le modalità previste dal codice di rito per la formulazione dei motivi nel ricorso per cassazione e questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare, con orientamento che si conferma, che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 23 ottobre 2018; 19433 del 2011);

i profili residui della complessiva formulazione dei primi sei motivi che consentono una effettiva disamina in questa sede di legittimità sono quelli relativi alla denuncia di violazione o falsa applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 in combinato disposto con vari altri articoli indicati al primo, al terzo ed in parte al quinto motivo e si risolvono nella denuncia di una scorretta interpretazione della normativa che individua la base retributiva su cui occorre calcolare l’obbligazione contributiva con riferimento alle posizioni di soci lavoratori di cooperativa operante nell’ambito degli appalti per plurimi servizi nonchè del giudizio di sussunzione in tale astratta fattispecie operato dalla sentenza impugnata;

la questione in esame è relativa alla pretesa di maggior contribuzione derivata da ispezione congiunta DPL ed INPS con la quale si è ritenuto che l’imponibile contributivo dovesse essere calcolato con riferimento al CCPL Confezionatori della Provincia di Cuneo anzichè con il CCNL Trasporto CISAL;

la giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 59 del 2013), chiamata a risolvere un dubbio di costituzionalità riferito del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 7, comma 4, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 1 – in relazione all’art. 39 Cost., sollevato in ragione dell’intreccio tra gli obblighi retributivi assunti dalla cooperativa nei confronti dei soci lavoratori ed obblighi contributivi nei riguardi degli Enti preposti, ha avuto modo di chiarire che ” (…) la normativa pertinente alla determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali (e, quindi, nel quadro del rapporto previdenziale) si rinviene non già nella norma censurata, ma nel D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 1, nonchè nella L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e nel D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, art. 3, comma 4, (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 4,comma 3).

La prima norma così dispone: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

La L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, stabilisce: “Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.

Infine, il D.Lgs. n. 403 del 2001, art. 3, comma 4, con riferimento alla misura della contribuzione previdenziale per i soci lavoratori di cooperative, stabilisce che: “A decorrere dal 1gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione il citato D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1″.

Come il testuale tenore delle norme ora richiamate pone in luce, i rapporti previdenziali oggetto dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione trovano una disciplina specifica e distinta rispetto a quella dettata dall’art. 7, comma 4, qui censurata.

In particolare, la L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, (norma di interpretazione autentica del D.L. n. 338 del 1989, art. 1) detta una regolamentazione parallela a quella recata dal D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4, in questa sede censurata. Tuttavia, gli ambiti di operatività delle due norme sono diversi.

Infatti, la prima norma – nell’individuare la retribuzione imponibile a fini previdenziali o assistenziali, nel caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria – attiene al rapporto previdenziale tra il datore di lavoro (società cooperativa) e l’ente previdenziale, cioè al rapporto oggetto dei giudizi a quibus, mentre il denunziato art. 7, comma 4, concerne il rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, con il relativo profilo retributivo, rapporto che non risulta in discussione nei detti giudizi (…)”;

inoltre, sulla base di tale quadro normativo, questa Corte di cassazione ha avuto modo di enunciare più volte il principio, ora riaffermato, secondo il quale “l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma del D.L. n. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore” (v. Cass.19/7/2004 n. 13391, Cass. 27/7/2004 n. 14129, cfr. Cass. S.U. 29/7/2002 n. 11199);

dunque, nella presente fattispecie non si tratta di individuare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale quale parametro legale di calcolo del minimale contributivo, in quanto la pretesa contributiva maturata in sede ispettiva è fondata sul presupposto che il trattamento retributivo previsto per il Contratto provinciale Confezionatori per la provincia di Cuneo importi una maggiore entità dell’obbligazione contributiva rispetto a quanto versato dalla cooperativa;

la sentenza impugnata, in ragione del vincolo assunto dalla stessa cooperativa in sede di regolamento, ha accertato che il contratto collettivo da applicare ai soci lavoratori impiegati per il servizio reso in adempimento dell’appalto Roto Alba avrebbe dovuto essere quello appunto indicato nel verbale ispettivo e non quello Trasporto CISAL;

in particolare, nella fattispecie la Corte di merito ha dato atto che il regolamento della cooperativa, avente ad oggetto plurimi e diversi servizi in vista di appalti ai medesimi correlati, indicava tra i contratti collettivi di riferimento sia il CCPL Confezionatori della Provincia di Cuneo che il CCNL Trasporti Cisal e che il primo era coerente con l’attività svolta dai lavoratori interessati nell’espletamento dell’appalto Roto Alba per cui a questo doveva essere rapportato il minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1;

ciò è stato accertato nei gradi di merito sulla base della valutazione della documentazione allegata e soprattutto sul contenuto del contratto d’appalto del 15.11.2011 essendo emerso che il settore coperto dal C.c.p.L. Confezionatori indicato era omogeneo rispetto all’attività svolta dai lavoratori interessati dall’appalto Roto Alba, mentre tale omogeneità non è stata riscontrata quanto al contratto del settore Trasporto CISAL, sebbene entrambi fossero indicati nel regolamento della cooperativa;

tale decisione, che tiene conto degli accordi sindacali di maggior favore per i lavoratori in virtù dei quali, ai fini del calcolo del minimale contributivo, è legittimo discostarsi dalle previsioni del contratto collettivo nazionale di categoria, è conforme al principio sopra richiamato e, peraltro, investe anche un accertamento di fatto congruamente motivato dai giudici di merito, che, in sostanza hanno ravvisato nel C.c.p.L. Confezionatori, in quanto contratto collettivo che si sarebbe dovuto applicare ai rapporti di lavoro in questione, il legittimo parametro dell’imponibile contributivo, attraverso una piana interpretazione della espressa previsione testuale contenuta nel regolamento messa in relazione all’effettiva esecuzione di un appalto avente ad oggetto il servizio di quel settore;

l’accertamento in questione non è censurabile in sè in questa sede di legittimità, nè emerge alcun errore di applicazione dei criteri legali ex artt. 1362 c.c. e ss. finalizzati all’interpretazione del regolamento, il cui contenuto è del resto incontestato, in quanto la parte ricorrente attraverso la lunga e complessa rappresentazione delle ragioni sottese alla denuncia di violazione degli artt. 1362 e ss., art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., ha sostanzialmente solo sostenuto che, qualora fosse stata ammessa l’attività istruttoria sollecitata, si sarebbe giunti alla conclusione che ai rapporti di lavoro in questione avrebbe dovuto applicarsi l’imponibile contributivo parametrato al c.c.n.l. Trasporto Cisal, ma ciò è all’evidenza inammissibile in sede di legittimità importando inevitabilmente la rivisitazione del potere di prudente apprezzamento del giudice di merito nell’ammettere e valutare i mezzi di prova offerti ed acquisiti;

peraltro, con autonoma ratio decidendi, la sentenza impugnata ha pure affermato (pagg. 8 -9) che anche a voler considerare come in effetti applicabile il c.c.n.l. Trasporto di certo non si sarebbe potuto ritenere utile quello stipulato dalla CISAL, posto che il criterio legale imponeva di fare riferimento al c.c.n.l. del settore Traporto e logistica stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi CGIL CISL e UIL;

tale ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata dal motivo sub 5 perchè, senza addurre elementi specifici per negare quanto affermato quale fatto notorio dalla sentenza, lo stesso tenta di accreditare la tesi che nel caso dell’applicazione di tale contratto l’imponibile sarebbe superiore a quello preteso ma di ciò non fornisce alcuna evidente dimostrazione;

il settimo motivo di ricorso, oltre a denunciare contemporaneamente ed in modo contraddittorio ed inammissibile sia l’omessa pronuncia che la motivazione erronea sul medesimo punto, è certamente infondato giacchè la sentenza impugnata, lungi dall’omettere la decisione sul capo del ricorso in appello relativo alla determinazione degli importi dovuti, in relazione alle diverse questioni descritte in ricorso e riferite agli elementi della retribuzione da includere nell’imponibile contributivo indicati in verbale ispettivo, ha efficacemente ricordato che fu la stessa cooperativa a fornire agli ispettori l’elenco dei soci lavoratori operanti presso l’appalto in questione con l’indicazione delle relative mansioni per cui la valutazione degli ispettori è consistita nel rapportare le declaratorie al contratto collettivo, mentre le ore lavorate sono state tratte dal libro unico del lavoro e dalle buste paga;

a fronte di tali determinazioni, si è proceduto – come rappresenta la sentenza impugnata – a detrarre quanto già versato dalla cooperativa a titolo di contribuzione al fine di determinare gli importi ancora dovuti per cui nessun indebito cumulo risulta essere stato realizzato;

l’ottavo motivo è inammissibile;

si deduce la nullità della sentenza impugnata in ragione dell’affermata omessa decisione sul motivo d’appello che viene riprodotto integralmente solo nella sua sintesi, relativa alla denuncia di “ingiusta liquidazione delle spese legali; violazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55; contraddittoria ed erronea motivazione”;

il motivo è poi illustrato attraverso la deduzione di affermati errori di valutazione della riduzione per la modestia della questione, indicata dal primo giudice, sugli importi liquidati agli Enti in ragione del calcolo dell’IVA per quanto riguarda la liquidazione in favore dell’Inps e per quanto riguarda la stessa riduzione del 66% dell’importo medio per quanto riguarda la posizione dell’INAIL;

la sentenza impugnata, seppure non ha esplicitato le specifiche ragioni, ha certamente confermato per intero il giudizio di primo grado e la totale soccombenza della società ed a fronte di tale situazione processuale era onere della ricorrente, in primo luogo, non solo riportare integralmente il motivo d’impugnazione che assume essere stato escluso dalla decisione ma, dato il tenore delle ragioni espresse nella formulazione del motivo in esame, anche chiarire il proprio interesse all’annullamento del capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione alle spese indicando in modo specifico quale diverso e minore importo si sarebbe dovuto liquidare considerando che, per quanto la stessa parte deduce, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto una sensibile riduzione dell’importo di base in ragione della modestia della questione trattata;

invero, l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicchè è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. n. 13373 del 2008; n. 11969 del 2003; n. 1844 del 2006);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità;

sussistono, dato l’esito del ricorso, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi; oltre ad Euro 200,00 per esborsi; spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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