Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12166 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1199/2019 proposto da:

D.T.A., rappresentata e difesa dall’avvocato ORLANDO MARIO

CANDIANO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, in PIAZZA MANCINI 4 INT. C SCALA 6,

pec: candiano.orlandomario.Avvocatibari.legalmailit;

– ricorrente –

contro

COMUNE BARI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO LABELLARTE, ed elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, pec: labellarte.alessandro.davvocatibari.legalmil.it;

– controricorrente –

e contro

ITALIA OPERE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO GAROFALO, ed elettivamente domiciliato

preso il suo studio: avv. pietro.Garoralo.cnfpec.it;

– controricorrenti –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1214/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/7/2018 la Corte d’Appello di Bari, in accoglimento del gravame interposto dalla sig.ra D.T.A. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Bari n. 4765 del 2014, ha ritenuto la concorrente responsabilità della medesima (nella misura percentuale del 70%) e del Comune di Bari nella causazione del sinistro avvenuto il (OMISSIS), allorquando mentre percorreva a piedi la locale (OMISSIS) cadeva a terra a causa di una buca presente sul marciapiede in prossimità dell’incrocio, riportando anche lesioni personali.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D.T. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Bari e la chiamata in manleva società Italia Opere s.p.a., appaltatrice della manutenzione delle strade di Bari.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “illogica, apparente e, quindi, inesistente motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 113,114 c.p.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “illogica, apparente e, quindi, inesistente motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 2051,1226,1227 c.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione degli artt. 112,115 c.p.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “illogica, apparente e, quindi, inesistente motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 5, n. 5.

Si duole che, dopo aver riconosciuto l’applicabilità nella specie dell’art. 2051 c.c., ed avere affermato costituire nel caso la buca sul marciapiede un’insidia in quanto non visibile dalla sua posizione all’angolo della strada, anzichè ritenere il Comune quale esclusivo responsabile del sinistro per non aver fornito la prova liberatoria a suo carico, l’ha del tutto immotivatamente ritenuta corresponsabile nella misura addirittura preponderante del 70%, senza nemmeno indicare in che cosa sarebbe consistita la sua condotta colposa.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo (cfr. Cass., 7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948), cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr., da ultimo. con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n. 22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005).

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate e delle relative pertinenze, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298).

Si al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal C.d.S. sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004. n. 13087), e che (comma 4) per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune.

In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito.

In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c., della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., alla stregua di una scelta effettuata dal legislatore l’art. 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito – c.d. responsabilità aggravata – (v. Cass., 5/5/2020. n. 8466; Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).

Il custode è invero tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonchè in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651), e – come questa Corte ha più volte avuto modo di porre in rilievo – che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi. non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l’intervento riparatore dell’ente custode (cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466).

Siffatta inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v., da ultimo, Cass., 10/6/2020. n. 11096. E già Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006. n. 3651, nonchè Cass., 14/3/1983, n. 1897).

Il danneggiato è dunque tenuto a provare l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa; non anche l’insidia o il trabocchetto, nè la condotta omissiva o commissiva del custode.

L’insidia o trabocchetto, quale “figura sintomatica di colpa” (v. Cass., 25/6/1997, n. 5670: Cass., 24/1/1995, n. 809), è stata ritenuta segnare invero il limite dell’agire discrezionale della P.A., frutto dell’elaborazione giurisprudenziale “mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio” (v. Corte Cost., 10/5/1999, n. 156).

Onere probatorio che nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era peraltro finito per addossare al danneggiato.

Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. (v., Cass., 14/3/2006, n. 5445) nè da quella speciale di cui all’art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell’interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2001 n. 10131), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 11/3/2021, n. 6826; Cass., 10/6/2020, n. 11096; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651).

A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di “struttura” che funzionali, l’insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo – quale esimente di responsabilità – sul piano del fortuito, nell’ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v., da ultimo, Cass., 11/3/2020. n. 6826. E già Cass., 14/3/2006, n. 5445, nonchè, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234 e Cass., 11/1/2008, n. 390), e che il verificatosi evento dannoso presenta nello specifico caso concreto i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza, ovvero l’evitabilità del danno solamente con l’impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Ai tini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità e invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, solamente in quest’ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495, Cfr. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Quale presunto responsabile il custode può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

La valutazione del rapporto tra la colpa del danneggiante e quella del danneggiato ai fini della determinazione della misura del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., comma 1, ai fini della liquidazione del risarcimento costituisce invero accertamento di fatto. incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. già Cass., 10/4/1951, n. 832).

Sotto altro profilo, questa Corte ha avuto più volte modo di porre in rilevo che. ove nell’espletamento della propria attività si avvalga dell’opera di terzi – ancorchè non alle sue dipendenze -, il committente (o il preponente) accetta il rischio connaturato alla relativa utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione, e risponde pertanto direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 12/5/2020, n. 8811; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; Cass., 12/10/2018, n. 25273; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 13/4/2007, n. 8826).

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in particolare in caso di appalto non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., laddove non vi sia il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera appaltata (v., da ultimo, Cass., 14/5/2018, n. 11671), quest’ultimo d’altro canto rispondendo anche dei danni cagionati a terzi dal preposto o dall’ausiliario della cui opera, ancorchè non alle proprie dipendenze, si avvalga nell’espletamento della propria attività di adempimento dell’obbligazione, assumendo il rischio connaturato alla relativa utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione (principio cuius commoda eius et incommoda, ovvero dell’appropriazione o “avvalimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione), essendo pertanto responsabile di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costui, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682), siano state rese possibili in virtù della posizione conferitagli nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato, e che integrano il “rischio specifico” a tale stregua assunto (cfr., da ultimo, Cass., 5/9/2019, n. 22163; Cass., 12/10/2018, n. 25373).

In tal caso, non venendo i poteri e doveri del custode necessariamente trasferiti in capo all’appaltatore, ricorre di norma l’ipotesi della concustodia (cfr. Cass., 30/6/2015, n. 13363; Cass., 30/4/2010, n. 10605; Cass., 10/2/2003, n. 1948, ove si pone in rilievo che la disponibilità della cosa e il potere di relativa utilizzatore e controllo non vengono in tal caso necessariamente trasferiti in capo all’appaltatore, risultando invero tale evenienza, da escludersi in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti o per la natura del rapporto ovvero per la situazione in concreto determinatasi, chi ha l’effettivo potere di ingerenza e gestione e intervento sulla cosa, nel conferire il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia), sicchè il proprietario o il concessionario sono responsabili del danno derivante a terzi dalla cosa in custodia anche laddove trattisi di insidia creata dall’impresa appaltatrice, sempre che quest’ultima non risulti posta in condizione di esclusivo custode (cfr. Cass., 14/5/2018, n. 11671; Cass., 9/7/2009, n. 16126; Cass., 26/9/2006, n. 20825. E già Cass., 7/9/1977, n. 3906. Cfr. altresì, in termini generali, Cass., 4/2/2021, n. 2623; Cass., 13/5/2020, n. 8888; Cass., 29/9/2017, n. 22839; Cass., 17/6/2013, n. 15096; Cass., 20/11/2009, n. 24530), nel qual caso dell’eventuale danno a terzi è la medesima a rispondere (cfr., con riferimento a danni causati nella materiale costruzione dell’opera pubblica, Cass., Sez. Un., 27/6/2018. n. 16963; Cass., 17/1/2012, n. 538; Cass., 20/9/2011, n. 19132).

Al riguardo, l’indagine costituisce invero accertamento di fatto, riservato al giudice di merito (v. Cass., 10/2/2003, n. 1948).

E’ fatto in tale ipotesi salvo, nei rapporti interni, il diritto di rivalsa (cfr. Cass., 24/4/2019. n. 11194; Cass., 25/9/2012, n. 16254; Cass., 17/1/2012, n. 538. Cfr. altresì, Cass., 11/11/2019, n. 28987).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero (quantomeno in parte) disatteso i suindicati principi, nei termini e limiti di seguito indicati.

E’ rimasto nel caso accertato che il (OMISSIS), “mentre percorreva a piedi il (OMISSIS), giunta all’incrocio con la via (OMISSIS)”, l’odierna ricorrente “svoltava sulla destra ed inciampava, rovinando al suolo, a causa di una buca presente sul marciapiede, proprio in prossimità dell’incrocio”.

Nell’impugnata sentenza la corte di merito, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, ha al riguardo precisato che “la buca si trovava proprio all’incrocio tra il (OMISSIS) e la via (OMISSIS) ed era coperta, secondo la prospettiva visuale di chi svolta a destra, dallo spigolo del fabbricato posto all’incrocio tra le due strade”, sottolineando altresì che “anche se quella che è stata, in maniera enfatica, definita una “buca”, è una parte di marciapiede privo (recte, priva) di mattonelle di copertura. non particolarmente profondo (recte, profonda), è pur vero che rappresenta un’insidia non perfettamente visibile per chi, provenendo dal (OMISSIS), si accinge a svoltare sulla via (OMISSIS), come risulta abbia fatto l’appellante”.

Orbene, dopo avere correttamente ritenuto trovare nella specie applicazione la disciplina ex art. 2051 c.c., la corte di merito, pur avendo ravvisato non essere stata dall’odierno controricorrente Comune fornita la prova liberatoria, anzichè conseguentemente trarne la responsabilità esclusiva di quest’ultimo è pervenuta a ritenere la sussistenza nella specie del concorso di colpa della danneggiata odierna ricorrente, e a considerare quest’ultima addirittura prevalente.

In particolare, dopo aver dato atto che la “buca” o “parte di marciapiede privo (recte, priva) di mattonelle di copertura, non particolarmente profondo (recte, profonda)” in argomento nella specie costituisce “un’insidia” (il che, invero, esclude di per sè che sia stata dal custode fornita la prova liberatoria) la corte di merito, dopo aver affermato che tale “buca” si “trovava proprio all’incrocio tra il (OMISSIS) e la via (OMISSIS)” e “coperta” dallo “spigolo del fabbricato posto all’incrocio tra le due strade” per chi come nella specie la danneggiata odierna “provenendo dal (OMISSIS), si accinge a svoltare sulla via (OMISSIS), come risulta abbia fatto l’appellante”, in termini contraddittori e intrinsecamente illogici successivamente afferma che essa fosse invero “non perfettamente visibile”.

In altri termini, rimasto pacificamente accertato che nella specie il danno evento è “derivato” dalla cosa, avendo la danneggiata odierna ricorrente “messo il piede in fallo su un avvallamento della strada”, costituente “un’insidia”, non risulta dalla corte di merito spiegato come, pur trovandosi la “buca” de qua “proprio all’incrocio tra il (OMISSIS) e la via (OMISSIS)”, e risultando “coperta” in base alla “prospettiva visuale di chi svolta a destra, dallo spigolo del fabbricato posto all’incrocio tra le due strade”, essa sia stata considerata “non perfettamente visibile” per chi come nella specie la danneggiata odierna “provenendo dal (OMISSIS), si accinge a svoltare sulla via (OMISSIS), come risulta abbia fatto l’appellante”.

Per altro verso, nell’impugnata sentenza non risulta dalla corte di merito dato debitamente conto se il Comune abbia dato prova di avere nella specie, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrecasse danno; che la situazione di pericolo in argomento sia stata nella specie provocata da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. l’evento dannoso si sia cioè verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi nonchè il verificatosi evento dannoso presentasse nello specifico caso concreto i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza, ovvero il danno si presentasse evitabile solamente con l’impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari.

Essendosi limitata ad evocare le “caratteristiche della buca” e le “modalità nelle quali si è verificato il sinistro”, non risulta dalla corte di merito dato altresì conto delle ragioni per cui è giunta a ritenere la “la concorrente responsabilità della sig.ra D.T.” nella “determinazione del danno”, non rinvenendosi argomento alcuno in ordine alla condotta colposa dalla medesima nella specie mantenuta.

A tale stregua del tutto immotivata risulta), altresì l’indicata la percentuale di concorso di colpa posto a carico del Comune nella misura del 30% e di quest’ultima nella prevalente misura del 70%, non sottraendosi siffatto apprezzamento in tal caso sottraendosi al sindacato di legittimità, atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la valutazione della condotta rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 e la determinazione del grado delle colpe concorrenti presuppone la valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, solamente in tal caso potendo ritenersi dal giudice di merito assolto l’obbligo della motivazione con l’esprimere il proprio convincimento circa la maggiore o uguale gravità dell’una o dell’altra colpa (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2021, n. 9200).

A tale stregua, la motivazione dell’impugnata sentenza si appalesa non raggiungere invero il limite del necessario minimo costituzionale, risultando pertanto come meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232), e quindi in realtà insussistente (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053. e conformemente, Cass., 20/11/2018, n. 29898, nonchè, da ultimo, Cass., 16/2/2021, n. 4030), conseguentemente non sottraendosi al controllo in sede di legittimità (cfr. Cass., 5/5/2017, n. 10973).

Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fatti specie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (v. Cass., 30/6/2020, n. 13248), come del pari incorre nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., la pronuncia che rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass., 14/2/2020, n. 3819).

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA