Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12165 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. I, 18/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/05/2010), n.12165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4433/2009 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato BRIENZA Luigi, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto V.G. 832/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6.11.08, depositato il 03/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Luigi Brienza che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” C.F. ricorre per cassazione – affidato a tre motivi, conclusi con quesiti – contro il decreto della Corte d’appello di Napoli del 3.12.2 008 con il quale è stata parzialmente accolta la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti con ricorso del 1969, definito con sentenza del 1.10.2007.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, per il primo grado, ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino all’11.2.1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 8.700,00, anche tenuto conto del lungo periodo di tempo in cui non vi era stato impulso sollecitatorio della parte.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero resistente.

Considerato in diritto.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2935 c.c., e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., e relativo vizio di motivazione, lamentando l’erronea applicazione della prescrizione decennale perchè la prescrizione non potrebbe che decorrere dalla cessazione della condotta lesiva, cessazione che si realizza con la sentenza definitiva assistita dall’autorità del giudicato. Deduce che in ogni caso la prescrizione non poteva essere fatta decorrere per il periodo precedente all’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001.

Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità del danno liquidato, pari a Euro 870,00 per ciascun anno di ritardo, discostandosi dai parametri della CEDU senza adeguata motivazione in relazione all’oggetto del processo presupposto (trattamento di pensione a seguito di violenza carnale subita dalle forze di occupazione durante l’ultimo conflitto mondiale).

Il primo motivo è manifestamente fondato. Sul punto è sufficiente ribadire (Sez. 1^, c.c. 30 marzo 2009, Min. Giustizia c. Zitiello) che la circostanza che il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 della convenzione, di immediata rilevanza nel diritto interno, non esclude, perdurando gli effetti della violazione nel tempo, ed essendo suscettibili di essere compiutamente determinati soprattutto all’esito della definizione del giudizio, che la prescrizione del diritto inizia a decorrere dal momento in cui essi sono cessati, come peraltro è dimostrato dalla constatazione che la domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento (L. n. 89 del 2001, art. 4).

Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 3515 del 2009; n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 e sul ricorso n. 64897/01), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, che deve essere osservato dal giudice nazionale, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 4572 e n. 3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, a quelle da ultimo richiamate, aggiungi Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008);

La più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo rende possibile affermare che, ferma la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale – salvo che non ricorrano circostanze che permettano di escluderlo-, qualora la parte non abbia allegato, comunque non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno (costituiti, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, imponga una quantificazione che, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo. La fissazione di detta soglia si impone, alla luce della recente giurisprudenza del giudice europeo, in quanto occorre tenere conto del criterio di computo adottato da detta Corte (riferito all’intera durata del giudizio) e di quello stabilito dalla L. n. 89 del 2001, (che ha riguardo soltanto agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata), nonchè dell’esigenza di offrire di quest’ultima un’interpretazione idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine di detta L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con la norma della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Alla luce di tali principi appaiono manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato (in relazione al comportamento della parte) la decisione di discostarsi dai parametri europei, senza, peraltro, scendere al di sotto del limite innanzi precisato di Euro 750,00 ad anno.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge, stante la manifesta fondatezza”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione con l’ulteriore precisazione – alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità – che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in 35 anni e 9 mesi, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU, l’indennizzo va liquidato nella misura di Euro 34.997,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari, quanto al giudizio di merito, e, quanto al giudizio di legittimità, vanno compensate nella misura di in considerazione del limitato accoglimento del ricorso (con la domanda il danno non patrimoniale è stato richiesto nella misura di Euro 60.000,00).

Spese distratte.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 34.997,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per diritti e Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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